Parità di retribuzione e trasparenza retributiva: l’Unione Europea a sostegno dei lavoratori

L’Unione Europea ha fatto un passo in avanti nell’attuazione del principio della parità retributiva, sancito all’art. 157 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). La norma, al paragrafo 1, prevede quanto segue: “Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”.

Nell’ottica di dare seguito a quanto stabilito nel Trattato, e in osservanza all’art. 157, par.3, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato, lo scorso 11 aprile, una direttiva che mira a tutelare il lavoratore sotto diversi profili. Al fine di perseguire la parità di genere in ambito lavorativo, superando il cosiddetto “gender pay gap” e di rendere conoscibile, fin dall’inizio, il trattamento retributivo per la persona interessata alla offerta di lavoro, la direttiva interviene in merito introducendo due modifiche importanti e innovative. Infatti, l’art. 5, rubricato “Trasparenza retributiva prima dell’assunzione”, che apre il capo II, intitolato alla “Trasparenza retributiva”, stabilisce, per chi si candida ad una posizione lavorativa, il diritto di ricevere dal potenziale datore di lavoro le informazioni adeguate in ordine al livello retributivo iniziale o a alla fascia retributiva da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di genere. Tali informazioni devono essere indicate nell’avviso di posto vacante pubblicato oppure, in alternativa, devono essere fornite al candidato prima del colloquio di lavoro, senza la necessità che sia quest’ultimo a richiederle. Le informazioni devono, quindi, essere comunicate con una modalità che ne garantisca la trasparenza e la chiarezza informativa.

La disposizione prosegue prevedendo al paragrafo 2 un ulteriore obbligo in capo al datore di lavoro, stabilendo che quest’ultimo non possa chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro, o in quelli attualmente in corso di svolgimento. La direttiva mira a rendere maggiormente tutelabile, sotto il profilo sostanziale, la posizione di chi è sul mercato del lavoro e di chi si accinge ad entrarvi poiché, ai sensi dell’art. 2, le disposizioni contenute nel testo legislativo, si applicano ai lavoratori e a coloro che si candidano ad un impiego (oltre che, dal lato attivo, ai datori di lavoro pubblici e privati). Alla base della direttiva, si rinvengono il principio di non discriminazione e di parità di trattamento   il principio della parità retributiva tra sessi, sancito all’art. 157 del TFUE.

La trasparenza retributiva, strumento utile a garantire l’attuazione dei principi suindicati, implica, in primis, l’adozione da parte del datore di lavoro e la conseguente messa a disposizione della controparte contrattuale di tutte le informazioni inerenti alla posizione lavorativa del caso, inclusi i dati inerenti al divario retributivo tra sessi. Al fine di perseguire tale scopo, la direttiva dedica diversi articoli alla trasparenza retributiva, nei termini anche di diritto all’informazione per il lavoratore.

Il concetto di tutela della parità di genere ricomprende innanzitutto la necessità di garantire ogni forma di parità tra uomo e donna, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979, e degli artt. 2 e 3, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea, ma ricomprende altresì un valore aggiunto, per come delineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa, infatti, ha chiarito che il principio sulla parità di trattamento tra uomini e donne non può essere limitato alle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all’uno o all’altro sesso, ma alla luce del suo scopo e della natura dei diritti che è chiamato a tutelare deve trovare applicazione anche alle discriminazioni derivanti dal cambiamento di sesso.

La direttiva europea, nel delineare le misure minime da garantire nell’ottica di dare seguito al principio delle pari opportunità tra sessi in materia di occupazione e di impiego, da intendere altresì come principio della parità retributiva, invita gli Stati membri ad adottare significative misure nel quadro di un’Europa garante dei diritti e della dignità del lavoratore.


Articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud – L’Altravoce dei ventenni