“Quando la politica abbraccia la mafia”

Il 416 ter: voto di scambio politico mafioso.

Il riconoscimento del fenomeno mafioso, in ambito giuridico, è stato lento e faticoso e ancor più lento è stato il percorso che ha portato all’incriminazione del reato di voto di scambio politico mafioso.

Ma che cos’è il reato di scambio politico mafioso?

Il suddetto reato è entrato nel nostro ordinamento per la prima volta con il c.d. decreto Martelli (d.l n. 306 del 8 giugno 1992) emanato subito dopo la morte del suo ideatore cioè Giovanni Falcone.

In Italia, tutti i reati che perseguono atti o fatti compiuti dalla criminalità organizzata sono entrati in vigore all’indomani di una strage. A quanto pare è sempre stata necessaria una morte per scuotere le coscienze dei legislatori. Tuttavia, il legiferare post mortem, oltre ad essere spesso strumentalizzato e frettoloso, ha portato risultati scadenti. Così, contrariamente a quanto lo stesso avrebbe voluto, la morte del magistrato Giovanni Falcone ha sì introdotto nel nostro ordinamento la punibilità del voto di scambio politico mafioso, ma male. La storia che sto per raccontarvi, è una storia di leggi e tecnicismi ma che tuttavia ci chiarisce come la politica abbia chiuso la porta alle mafie e le abbia spalancato le finestre.

Dopo una dibattuta seduta parlamentare, il Decreto Martelli viene convertito in legge ( l.n 356 del 7 Agosto del 1992) .

Il legislatore sfornò un dettame che pare volesse uccidere nuovamente Giovanni Falcone, l’art. 416 ter c.p., che nella sua prima formulazione così recitava: «La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

Sostanzialmente nel 1992, la legge prevedeva che venisse punito lo scambio di chi ottiene la promessa di voti in cambio da una somma di denaro.

Questo significa che nel caso in cui io avessi acquistato un pacchetto di voti in cambio di favoritismi, concessioni, appalti, posti di lavoro et similia, non sarei stato perseguito da quella norma. Ci si aspetterebbe che questa sia stata una dimenticanza non voluta dal legislatore e che non appena la stessa fosse stata in qualsivoglia modo evidenziata, il legislatore avrebbe immediatamente rimediato al problema e invece no.

Non solo durante i lavori parlamentari la pecca era stata portata alla luce, ma era anche stata fatta una controproposta dal Senatore Brutti che invitava i parlamentari ad aggiungere l’inciso “qualsiasi altra utilità”; dunque, se Brutti avesse vinto la sua battaglia, avremmo avuto già dal ’92 una norma che incriminava chi acquistasse in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità un pacchetto di voti.

Invece, venne addotto che la formulazione cosi come proposta dal Senatore Brutti era pericolosa, in quanto si prestava a molteplici interpretazioni e arbitri.

A parere di chi scrive, l’unico pericolo che si poteva correre era quello di vedere in manette decine e decine di politici che stringevano patti con le mafie, aumentando le ingerenze e accrescendo le loro egemonie.

Di certo, ciò che la mafia vuole stringendo patti con la politica, non sono solo soldi, di quelli ne hanno abbastanza, ma sono favoritismi e concessioni che solo chi sta al vertice può concedere.

Sono serviti ventidue anni, per correggere quell’errore (non di distrazione) commesso nel 92’, ventidue anni in cui la mafia ha raggiunto la classe politica, l’ha finanziata, e dopo si è sostituita alla stessa sino a non dover più chiedere favori a chi legiferava, ma ad essere essa stessa a legiferare.

Nel 2014, finalmente qualcuno in parlamento si svegliò e propose di modificare quel famoso 416 ter c.p., inserendo questo tanto atteso inciso e prevedendo dunque la punibilità di chi acquista in cambio di denaro o di altra utilità voti elettorali. Se è vero che per redimersi c’è sempre tempo, è anche vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio ed ecco la l. n .62 del 2014, che aggiunse un ulteriore requisito necessario per perseguire chi acquista voti dalla mafia, cioè provare il metodo mafioso. Dunque, provare che chi ha procacciato voti lo abbia fatto con metodo mafioso, ossia usando la forza d’intimidazione.  La punibilità è diventata più difficile vista la difficoltà del provare il metodo mafioso, e come a voler calcare la mano hanno diminuito la pena edittale.

Soltanto nel 2019 si è giunti ad una formulazione completa, anche se per molti sul 416 ter pendono come una spada di Damocle profili di incostituzionalità.

Con la l. 43 del 21 Maggio del 2019, dopo 27 anni dalla morte di Giovanni Falcone, si è giunti a questo dettame : “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis.La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici“.

Questa storia di diritto mancato è stata raccontata per lanciare un messaggio.

Il fenomeno mafioso può essere combattuto solo se si impedisce alle mafie di infiltrarsi nel mondo politico, e come disse Paolo Borsellino: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”.

Noi vogliamo crederci.