Il Post (ANSA / Alessandro Di Meo): https://www.ilpost.it/2020/01/18/salvini-caso-gregoretti/

Caso Gregoretti – Cosa dovranno valutare i giudici alla luce dell’autorizzazione a procedere

Il 12 febbraio il Senato della Repubblica ha autorizzato il procedimento nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. 

Il caso in breve
Era il 27 luglio del 2019 ed il leader leghista, in qualità di Ministro dell’Interno, bloccava per circa quattro giorni lo sbarco della nave militare che ospitava 131 migranti “in condizioni psico-fisiche critiche” (come rilevano i magistrati). Secondo l’accusa i fatti posti in essere dall’ex Ministro, esulando dai poteri legittimi del Decreto sicurezza bis, integrano il reato di sequestro di persona.  Poiché, però, si tratta di un reato commesso nell’esercizio delle sue funzioni quale membro del Governo, è stata applicata la legge costituzionale n. 1 del 1989, rendendosi necessaria l’autorizzazione a procedere da parte di uno dei due rami del Parlamento, nel caso di specie il Senato. 

La decisione del Senato
Prima del voto in aula Salvini ha preso la parola e, nonostante le indicazioni contrarie dei suoi avvocati, ha invitato la Lega a votare in favore dell’autorizzazione a procedere. Ha dichiarato di volere che siano i giudici a decidere se la sua condotta sia criminosa o, al contrario, se -come dice il testo di legge – egli abbia agito per la tutela della cd. ragion di Stato. La Lega si è astenuta, il Senato si è espresso positivamente e la magistratura, dunque, potrà procedere nei confronti del Leader del Carroccio che è fiero di affrontare il processo che, a suo dire, sarà un processo contro tutti gli italiani. 

Ma siamo certi che sia stata la scelta giusta?
Le cose stanno veramente così come le hanno descritte lui ed i suoi compagni di partito in questa o quella trasmissione televisiva, per questa e per vicende affini? Si è continuato e si continua a sostenere che la valutazione circa la sussistenza della ragion di Stato sarà compiuta dalla magistratura e che il ruolo del Parlamento sia consistito – e consista in generale- nella mera votazione dell’autorizzazione a procedere quale presupposto processuale necessario (come la querela per taluni delitti altrimenti non perseguibili).  Ebbene, una lettura completa del testo di legge (clicca qui per leggere la disposizione) svela che la situazione è esattamente inversa: l’assemblea competente (in questo caso, il Senato), può negare l’autorizzazione a procedere ove “reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela  di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”. Qualora non neghi l’autorizzazione, la Camera implicitamente esclude la presenza della ragion di Stato con una decisione non suscettibile di riforma in sede giudiziale. La magistratura, dunque, nel caso Gregoretti, stante l’ autorizzazione, dovrà limitarsi ad accertare gli estremi del reato di sequestro di persona che, qualora ritenuti sussistenti aldilà di ogni ragionevole dubbio e non giustificati da altre e diverse cause di esclusione della punibilità, dovrebbero portare alla condanna dell’ex Ministro senza alcun ulteriore tipo di valutazione politica. 

Autorizzazione a procedere
Probabilmente è stata fatta confusione tra l’autorizzazione necessaria per i reati ministeriali e la vecchia autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari contenuta nel precedente testo dell’art. 68 comma 2 della Costituzione e oggi non più necessaria. Quest’ultima era obbligatoria per procedere nei confronti di un soggetto indagato/imputato mentre ricopriva le funzioni di membro del Parlamento, anche se il reato fosse stato commesso prima di ricoprire tale funzione o fuori dall’esercizio della stessa. Cessata la legislatura cadeva l’immunità ed il procedimento penale riprendeva il suo normale corso. La finalità era quella di garantire il normale svolgimento della funzione legislativa statale: spettava, dunque, al Parlamento (organo legislativo ordinario) valutare l’opportunità di distogliere o meno un suo membro dalle funzioni svolte e destinarlo al procedimento penale o da questo renderlo immune per il tempo della carica ricoperta.

Reati ministeriali
Al contrario, la normativa in materia di reati ministeriali regola una forma di immunità solo per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni di membro del Governo e non viene meno al cessare delle funzioni. Il diniego dell’autorizzazione ha effetti permanenti, bloccando per sempre la possibilità per i magistrati di giudicare l’operato del Governo o del Ministro in merito alla specifica situazione contestata. Benché la legge parli di autorizzazione a procedere si tratta piuttosto di una causa di giustificazione, come la legittima difesa. Nei casi di legittima difesa, per esempio, il giudice dichiara l’imputato non punibile ove reputi che egli abbia commesso il reato come risposta proporzionata ad una contestuale offesa che stava subendo. In materia di reati ministeriali, invece, l’assemblea parlamentare può ritenere non imputabile (e quindi negare l’autorizzazione a procedere) il Ministro o il Presidente del Consiglio per il reato commesso nell’esercizio delle sue funzioni ove reputi che egli abbia agito per tutelare gli interessi dello Stato.
Le normali cause di giustificazione sono valutate dal giudice, mentre la decisione circa la speciale causa di non punibilità per i reati ministeriali spetta giustamente ad una delle Camere: si tratta di valutare l’operato del Governo e/o dei suoi singoli componenti e tale valutazione è normalmente compiuta dal Parlamento; inoltre la “ragion di Stato” è un concetto puramente politico pertanto porre la decisione nelle mani della magistratura rappresenterebbe una grave violazione del principio di separazione dei poteri e del principio costituzionale per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

In conclusione
Saranno i giudici a decidere ma non con riguardo a questo specifico profilo. Nessuno può dire come andrà il processo ma forse Salvini avrebbe dovuto seguire i consigli dei suoi legali e farsi sostenere dal partito. L’astensionismo, si sa, può giocare brutti scherzi! 



Articolo pubblicato sul Quotidiano del Sud – l’Altravoce dell’Italia di lunedì 24/02/2020

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Classe ‘93. Laureata in Giurisprudenza con la passione per il principio di uguaglianza. Simpatica, creativa, alla mano, decisamente disordinata. Ultima ricerca su google: si può essere dipendenti dalla maionese?