#Fidanzatifuoriregione, bloccati da muri invisibili

Meno di una settimana fa sono tornate in voga, in fatto dell’ormai abituale argomento su tema Covid-19 e restrizioni, le questioni spostamenti fra Regioni e ricongiungimenti. La confusione sul tema, ancora oggi, regna sovrana tanto da indurre molti a spingersi al di là dei propri confini regionali, pertanto scegliendo di correre il rischio di essere fermato da una pattuglia e giustificare le motivazioni (vere o false che siano) che lo hanno convinto a mettersi in moto.

Gli hashtag #congiuntifuoriregione e ora #fidanzatifuoriregione stanno spopolando su tutti i social: Facebook, Instagram, Twitter. Sottovalutata dai più, si tratta di una tematica molto delicata specie per chi, a causa delle restrizioni e del caos determinato dalle molteplici e variabili interpretazioni a cui si prestano le singole norme degli ormai celebri Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ormai da mesi non riesce ad incontrare il proprio “affetto stabile”.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul punto. Risale a qualche giorno fa la pubblicazione delle Faq (Frequently Asked Questions) governative deputate – teoricamente – a mettere chiarezza sull’ultimo Dpcm emanato in data 16 gennaio. Ci sarebbe tantissimo da parlare, ma sintetizzando sono cinque le parole chiave da tenere in considerazione e che riguardano, da un lato, la natura della locazione in direzione della quale è ammesso lo spostamento e, d’altro canto, la tipologia di “affetto” che è ammesso incontrare.

  • Residenza\domicilio\abitazione: sui primi due termini quasi tutti sono concordi nel definire residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e il domicilio come il centro in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (es. lavoro, studio). Infine, l’abitazione: una parola che significa tutto e niente e che non trova una precisa definizione giuridica. Leggendo le Faq del Governo, fatta eccezione per le seconde case, deve intendersi come il luogo dove si abita di fatto e con una certa continuità e stabilità (es. la casa acquistata insieme al proprio convivente).
  • Coniuge\partner: se sul coniuge non vi è alcun dubbio, le polemiche sono ricadute sul significato da attribuire, invece, al partner. Il Dpcm non fornisce un’indicazione precisa del tipo di rapporto tra due persone richiesto per consentire lo spostamento. Nelle Faq, sul sito del governo, il termine è utilizzato come sinonimo di coniuge e quindi la possibilità di ricongiungimento verrebbe intesa tra due persone conviventi anche se non legate formalmente.

Viene infatti da pensare che se vi è un’abitazione di uno dei due membri della coppia presso la quale i fidanzati sono soliti trascorrere periodi di tempo, risulta estremamente difficile trovare, anche in fase di controllo dell’autocertificazione, quale possa essere il periodo minimo di convivenza ritenuto “valido”. Insomma, il terreno è davvero minato se il parametro è quello della convivenza. Quanto tempo bisogna trascorrere sotto lo stesso tetto per essere considerati conviventi? Entrare in questo modo nella vita privata-affettiva del cittadino è consentito? 

Figli e figliastri quelli fatti dal Governo, affetti di serie A e di serie B; distinzioni, queste, di cui è veramente difficile comprendere il significato. Alla luce di quanto detto, sembrerebbe che i fidanzati e, insieme ad essi, le coppie stabili non conviventi rimangano escluse dal dettato normativo e, di conseguenza, siano ancora costrette a rimanere distanti, bloccate da muri invisibili posti in essere dallo scoppio della pandemia.


Articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud – L’Altravoce dei ventenni