Non ne siamo usciti, certo che no. Ma ora possiamo respirare un po’, andare leggermente più piano e analizzare con un pizzico di serenità una parte delle cose che in questi mesi si sono rapidamente avvicendate.
Mentre il tempo in casa per alcuni sembrava non scorrere mai, veloce è stata la diffusione dell’epidemia e altrettanto veloce è necessariamente stata la risposta legislativa alla situazione emergenziale.
E, si sa, quando si va di fretta non esce quasi mai un capolavoro.
Se a questo poi si aggiunge che ormai, a prescindere dalle emergenze, scarseggiano norme ben scritte e che riescano a durare pacificamente per più di qualche anno, non sorprende constatare che le norme predisposte per sanzionare gli irrequieti che proprio non riuscivano a stare chiusi in casa non sono state un granché. Hanno fatto discutere gli esperti, blaterare a casaccio qualcuno che si sentiva esperto senza apparenti motivazioni e, soprattutto, hanno creato molta confusione tra i cittadini. Ciò a discapito, per dirne una delle tante, della libertà di autodeterminazione del singolo che dovrebbe conoscere bene cosa può fare e cosa no e quali sono le conseguenze penali delle sue azioni.
A marzo, uscire in assenza di quelle comprovate motivazioni che domani racconteremo ai nostri figli era reato. Più precisamente una contravvenzione.
Ad aprile abbiamo assistito alla più rapida depenalizzazione di tutti i tempi. Fino al via libera del 4 maggio, uscire per andare a trovare la ragazza/tipa/zita/wagliona (decidete voi il dialetto) è diventato un illecito amministrativo. Però, il soggetto sottoposto alla misura della quarantena (perché positivo al Covid-19 o per la scelta di qualche governatore regionale) e che, ciononostante, usciva, continuava a commettere un reato, che tossisca o meno allegramente in faccia ai più.
Prima ancora dello stato di emergenza, inoltre, esistevano ed esistono tuttora i reati di falso e, ovviamente, i reati di omicidio e lesioni nella malaugurata ipotesi in cui il positivo esca e, tossendo, attacchi il Covid a qualche poverino che va in terapia intensiva o, peggio ancora, passa a miglior vita.
Ora, non mi compete né sono in grado di spiegare bene perché gli operatori del diritto penale si siano indignati di fronte a scelte incriminatrici e redazionali tanto ambigue, scorrette, non in linea con la sistematica del codice né con i principi costituzionali che regolano la materia criminale. Quindi, non lo farò, lasciando l’ardua sentenza ai posteri e ai periti.
Però…PERO’…non siamo pochi ad aver avuto un principio di infarto ogni volta che sui social network, nelle più svariate catene di Sant’Antonio inoltrate no look su Whatsapp e, purtroppo, anche su alcune testate giornalistiche è stata scritta un’espressione abominevole che quasi fatico a scrivere: REATO PENALE.
Dal momento che la cosa è stata molto frequente, ecco a voi un breve ed informale vademecum che possiamo intitolare: come fare l’opinionista di diritto penale senza essere paragonato a Bonafede.
Nel nostro ordinamento esistono molti tipi di atti e fatti illeciti e non tutti sono penali.
Se non mi fermo allo stop e tampono l’automobile di Tizio commetto un illecito civile e sono tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato a Tizio. Ugualmente, se volontariamente non adempio ad un’obbligazione contrattuale (ad esempio non pago il canone d’affitto al proprietario di casa) commetto un illecito civile e sono tenuto a risarcire il danno che il proprietario ha subito a causa della mia omissione.
Se, invece, guido senza patente o parcheggio in divieto di sosta commetto un illecito amministrativo e sono tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa, di solito pecuniaria. Nel linguaggio comune si parla impropriamente di multa riferendosi a quella che ci fa il vigile ma, a voler essere precisi, si tratta della contestazione di un illecito amministrativo per violazione del Codice della Strada.
Infine, se rubo una macchina commetto un reato e, a seguito di un processo, dovrò scontare una pena (che nel caso del furto è quella della reclusione e della multa).
Riassumendo, all’illecito civile segue il risarcimento del danno, a quello amministrativo segue una sanzione amministrativa, al reato segue una pena. Il reato è un illecito penale. Non esiste un reato civile o amministrativo. Dunque, dire “reato penale” è come dire “acqua bagnata”.
I vari tipi di illecito possono anche coesistere, ad esempio se l’incidente lo faccio perché sto guidando ubriaco e cagiono lesioni all’altro automobilista, dovrò sia scontare una pena per il reato di lesioni personali stradali, sia risarcire il danno civile.
Può capitare anche che, invece, un determinato fatto sia un illecito amministrativo fino ad un certo punto e che, superata una determinata soglia, sia considerato un reato. Ad esempio, la guida in stato di ebbrezza è un illecito amministrativo, ma se il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,80 diventa un reato.
Dunque, nell’ampia categoria degli illeciti, un fatto illecito costituisce reato quando la legge ricollega ad esso una pena (Marinucci G., Dolcini E., Manuale di diritto penale, parte generale).
Si dice che il diritto penale sia l’extrema ratio, l’ultima spiaggia dell’ordinamento. Il legislatore può e deve prevedere un determinato fatto come reato e, di conseguenza, prevedere una risposta sanzionatoria che si chiama pena solo quando gli altri mezzi che ha a disposizione non appaiono idonei a contrastare quel fatto.
Non si tratta solo di un criterio nominalistico. La distinzione non è solo il fatto che si chiami pena invece di risarcimento o sanzione amministrativa.
La pena ha delle conseguenze importanti e afflittive che esulano dalla sua semplice espiazione. Se dopo essere stato condanno per un reato ne commetto un altro, il giudice del secondo processo avrà accesso al mio casellario giudiziario e vedrà la pena cui sono stato condannato (mentre non vedrà le sanzioni amministrative o le condanne al risarcimento del danno civile) e questo gli consente, per legge, di negarmi taluni benefici. Ad esempio, non potrò godere della sospensione condizionale della pena, non potrò essere assolto per particolare tenuità del fatto. In alcuni casi, il mio essere recidivo può comportare anche un aumento della pena per il secondo reato.
Le pene principali sono quattro: reclusione, multa, arresto e ammenda. Il tipo di pena cambia il base al tipo di reato. I reati, infatti, si dividono in:
- delitti, reati più gravi e puniti con le pene della reclusione e della multa.
- contravvenzioni, reati minori che di solito servono a punire condotte prodromiche al compimento di un delitto. Esse sono punite con l’arresto e l’ammenda.
Essendo reati più gravi, solo per i delitti valgono alcune regole più severe. Ad esempio, solo per i delitti e non per le contravvenzioni si può essere puniti per il tentativo o, ancora, solo per i delitti valgono le regole di aggravamento della pena per la recidiva.