Pasta, pizza, Bunga Bunga, mafia!!

Quattrocentosedicibis 

Tre numeri e tre lettere che tutti conosciamo, che sentiamo spesso e siamo subito in grado di collegare logicamente.  
Se, invece, dico cinquecentosettantacinque, vi viene in mente niente? Duecentosettantabis? Dai questa è facile… vi do un piccolo indizio: Silvia Romano… Nemmeno questa? Eppure vi avevo visto sul pezzo in questi giorni in materia di terrorismo internazionale. 

Perché in molti non conosciamo l’articolo del codice penale che prevede e punisce l’omicidio mentre ci è così familiare l’associazione per delinquere di stampo mafioso? 

Vi dico la mia. Nonostante la mafia sia ormai un fenomeno tutt’altro che meramente italiano, l’art. 416 bis c.p. è una peculiarità del nostro ordinamento. Nessuno dei 27 paesi membri dell’UE ha una norma come questa nel proprio codice criminale. A Bruxelles se ne parla da anni, ma, di fatto, ad oggi è solo l’Italia ad avere una normativa antimafia dettagliata e sviluppata su più fronti. Abbiamo misure di prevenzione, di repressione, particolari regole per il regime carcerario, specifiche circostanze aggravanti.

Sotto questo punto di vista possiamo considerare il 416 bis c.p., e l’intera legislazione antimafia, una perla del nostro ordinamento. 

Da uno speculare punto di vista – perché, in fondo, è sempre una questione di prospettive – si può dire che l’associazione per delinquere di stampo mafioso, nonostante la sua portata ormai internazionale, sia una peculiare piaga della società italiana. 

La mafia nostrana è famosa nel mondo e per questo motivo, purtroppo, ci identifica come popolo. 

Il fenomeno – sociale prima ancora che – criminale-mafioso fa parte della nostra storia. Perciò conosciamo bene l’articolo del codice penale che punisce l’associazione mafiosa. Così come conosciamo i nomi di quanti sono morti per mano della mafia. Così come conosciamo i nomi dei più grandi ed ignobili boss. Per noi è come conoscere gli ingredienti della pizza margherita: è la nostra identità storica.    

Si badi bene: storia va intesa come passata e presente. Che la mafia sia un fenomeno umano ormai superato e che oggi stiamo solo pagando il prezzo di qualche retaggio che si è trascinato, per inerzia, nel tempo sono presupposti logici sbagliati nonché molto pericolosi. Non abbiamo bisogno delle guerre di mafia, né dei massacri, né degli attentati, né dei morti in pieno giorno, né delle uccisioni dei bambini, né dei maxiprocessi per doverci ricordare che le associazioni mafiose esistono ancora. E, anzi, è quando tutto tace che dobbiamo essere più vigili, perché quando non c’è una battaglia alla luce del sole vuol dire che i boss (e forse anche qualcun’altro) hanno raggiunto un accordo; vuol dire che, in silenzio, stanno apparecchiando le loro tavole sull’altare – non più del nostro sangue ma – delle nostre libertà fondamentali. Vuol dire che stanno brindando alla faccia di quei diritti e interessi legittimi che per tutto il ’900 e con fatica abbiamo lottato per ottenere.  

Se questo è vero, è altrettanto vero che se vogliamo evitare, oggi e domani, di commettere gli errori di valutazione e, soprattutto, di azione del passato, uno sguardo a quest’ultimo occorre necessariamente darlo. 

Come e perché nasce il reato di associazione mafiosa? 

L’art. 416 bis, come suggerisce l’avverbio numerale latino, non è sempre stato presente nel nostro codice penale. È stato introdotto nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre. 

Fino a quel momento, gli operatori del diritto conoscevano e si rapportavano con il solo reato di cui all’art. 416 c.p.
Quest’ultimo punisce l’associazione per delinquere (che oggi chiamiamo “semplice”, per distinguerla da quella mafiosa), definita come l’associazione tra tre o più persone costituita allo scopo di commettere più delitti e, per ciò solo, punita. Se gli associati commettono poi i reati che si erano prefissati di perpetrare, rispondono sia di quei reati sia del reato di associazione per delinquere. Vi è, in questo, una precisa scelta statale di “giocare d’anticipo” e punire gli associati per il solo fatto di essere tali e prima della commissione di reati materialmente percepibili. Ciò perchè il loro patto criminale rappresenta un pericolo concreto per l’ordine pubblico, inteso qualeregolare andamento del vivere civile, pace e tranquillità sociale.

Ma il fenomeno mafioso era ed è molto più complesso di così. L’associazione mafiosa non può essere ricondotta nel semplice schema del “tre o più persone che si associano per commettere più delitti.” 
Giovanni Falcone diceva che pensare di contrastare la mafia attraverso l’art. 416 c.p. era come illudersi di poter contrastare un carrarmato con una cerbottana. 

Fu proprio questa acquisita consapevolezza che portò lo Stato italiano a dichiarare guerra alla mafia attraverso l’introduzione, su proposta di Pio La Torre (di cui la legge porta il nome e che è stato barbaramente assassinato per ordine di Totò Riina prima che la legge stessa entrasse in vigore), di una fattispecie di reato che fosse in grado di fotografare il peculiare modo di essere di un’associazione mafiosa: il 416 bis c.p. Alla stesura dell’articolo parteciparono anche i giovani Falcone e Borsellino. 

Il cuore pulsante della fattispecie si rinviene al comma 3, che recita: 

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioniappalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Ciò che differenzia l’associazione mafiosa da quella semplice, dunque, è innanzitutto il metodo mafioso, cioè il fatto che l’associazione si avvalga, per raggiungere i propri obiettivi, della forza di intimidazione del sodalizio criminoso, che crea la sottomissione della società in cui l’associazione agisce. 

Inoltre, nell’associazione mafiosa i reati non rappresentano l’obiettivo finale ma il mezzo – tra l’altro non l’unico– attraverso cui realizzare il più grande scopo di controllo del territorio da un punto di vista politico ed economico. 

Per esemplificare, nell’associazione semplice io, mammeta e tu decidiamo di commettere insieme una serie di reati e siamo felici così. 

Nell’associazione mafiosa, invece, io, tu ed una capillare rete eterogenea di soggetti (dai killer ai colletti bianchi) decidiamo di “educare” la popolazione a fare quello che diciamo noi, con le buone o con le cattive, perché vogliamo costruire il centro commerciale, l’autostrada, perché dobbiamo vincere, in un modo o in un altro, la gara d’appalto per costruire l’alta velocità. Quindi dobbiamo avere l’aggancio politico e allora dobbiamo fare eleggere il nostro candidato, locale, regionale e a Roma. Perché dobbiamo avere il potere, su tutto quello che possiamo e fino a dove riusciamo ad arrivare.

L’attività finalizzata a raggiungere questa posizione dominante, a discapito della libertà di iniziativa economia degli altri cittadini e più in generale della loro dignità, può essere sia lecita che illecita. Si crea, così, un groviglio inestricabile di situazioni che, con la complicità della popolazione silente e passiva, diviene di difficile risoluzione. Ma c’è una cosa che può aiutare a sciogliere la matassa: il percorso dei soldi. Nel pool antimafia palermitano lo avevano capito bene; non a caso il metodo Falcone è chiamato Follow the money.

Ancor meno casuale è, inoltre, la scelta del legislatore antimafia – di ieri e di oggi – di andare a colpire l’associazione non tanto e non solo con la reclusione di capi e associati ma con una misura che tocchi ciò che loro hanno di più caro: la confisca dei beni e del denaro. 

Il vero strumento per combattere le associazioni mafiose, ed in generale le organizzazioni criminali, è l’indebolimento del loro potere economico, il prosciugamento delle loro risorse. Queste ultime, da un lato, sono il frutto dei reati commessi ma, soprattutto, dall’altro, sono il potenziale strumento per la commissione di altri reati e, dunque, sono macchiate di uno stigma irremovibile di pericolosità. 

Concludendo

Al di là degli strumenti giuridico-istituzionali molto sommariamente analizzati in questa sede, anche a noi cittadini comuni spetta un compito fondamentale. 
Se è vero che un’associazione è mafiosa quando sfrutta la forza intimidatrice, vuol dire che abbiamo uno strumento molto potente tra le nostre mani per combattere la mafia: il coraggio. 

Il coraggio di opporci ai soprusi e di scardinare una ideologia, una mentalità, pratiche mafiose che si insinuano nel nostro quotidiano senza che ce ne accorgiamo. Il coraggio di essere più attenti e più attivi. Il coraggio di ricordare il passato e usarlo a nostro vantaggio per il futuro. Ma soprattutto, il coraggio di non dimenticare mai da che parte vogliamo stare e di non porci mai nemmeno nella zona grigia, perché, al di là di quello che ha detto la Cassazione in Mafia-Capitale, il mondo di mezzo è comunque mafioso!