Per questo mese con i nostri appunti di economia, vogliamo focalizzarci su un argomento molto discusso nelle ultime settimane, ma che ancora disegna espressioni perplesse sul volto di molti: il bail-in.
Il bail-in o salvataggio interno, è una misura di “risoluzione” delle crisi bancarie, che le Autorità di risoluzione, nel nostro caso la Banca d’Italia possono decidere di attivare in caso di crisi di una banca al fine di risanarne la situazione il più in fretta possibile.
Le nuove regole europee per fronteggiare eventuali crisi bancarie si basano sull’idea di fondo che, come nelle altre imprese, il costo della crisi debba essere sostenuto dall’interno. Ma come funziona il bail-in?
Come spiega la guida Abi-consumatori, in caso di crisi bancaria, il capitale viene ricostituito utilizzando in maniera totale o parziale le azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca. Se questo non fosse ancora sufficiente, si passerebbe alle obbligazioni non garantite e in seguito ai depositi di privati e PMI superiori a 100.000 euro, soltanto per la parte eccedente questa soglia. Unica garanzia rimane quella che l’eventuale perdita per i creditori della banca non potrà mai essere superiore a quella che si avrebbe in caso di liquidazione (cioè chiusura) della banca stessa.
Il principio è quello che chi possiede gli strumenti finanziari più rischiosi, sarà il primo a risentire di una eventuale crisi della banca. Pertanto, le azioni sono al primo posto, come anche le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili, seguite dai crediti non garantiti (come le obbligazioni bancarie non garantite). Dal 2019 i depositi superiori a 100.000 euro seguiranno gli strumenti precedentemente elencati, mentre ora sono equiparate ai crediti non garantiti.
E’ importante sottolineare che i depositi sotto il 100.000 euro non potranno essere intaccati, così come le obbligazioni garantite, i debiti della banca e i depositi dei clienti presso la banca (come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza) e che per quanto riguarda i conti cointestati, il tetto sarà di 200.000 euro in caso di due intestatari. Al contrario, in caso di un solo intestatario che possiede più conti, la cifra complessiva garantita sarà comunque 100.000 euro.
Ricordiamo ad ogni modo, che prima di arrivare al bail- in, vi sono altre fasi previste dalla normativa di cui questa misura fa parte, la BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive): la Banca d’Italia potrà intervenire anche durante la normale operatività della banca al fine di pianificare le eventuali azioni da intraprendere in caso di crisi e/o con azioni preventive calibrate in base alle criticità rilevate nella banca con misure ad esempio di rimozione e nomina di amministratori temporanei.