Stop ai maxi-conguagli grazie alla prescrizione biennale delle bollette di acqua, luce e gas
Di tanto in tanto accade che i gestori di acqua, luce e gas, si ricordano troppo tardi di effettuare un conguaglio sui consumi ed i consumatori, rimanendo spiazzati da fatture esose, si trovavano comunque costretti a provvedere al pagamento. Tuttavia, a partire dal 31 gennaio 2020 avremo una tutela in più.
La legge di Bilancio 2018 ha infatti previsto che, nel momento in cui viene emessa una bolletta che riguarda un consumo eccedente un certo periodo di tempo, i consumatori hanno il diritto di eccepire la prescrizione dell’importo richiesto e considerare il debito ormai estinto. È stato inoltre introdotto il diritto a chiedere la sospensione della bolletta oggetto di prescrizione nel caso in cui i diversi gestori reiterino la richiesta di saldo, mettendo in mora i diversi utenti.
Le bollette dell’acqua, insieme a quelle di luce e gas, recanti scadenza oltre detta data, cadranno in prescrizione non dopo 5 ma dopo 2 anni. Pertanto, tutti i singoli gestori – in caso di eccezione dell’istituto – dovranno considerare prescritti tutti i crediti vanatati oltre i due anni, a decorrere dalla data di emissione della fattura. Ciò sta a significare che se si è ricevuto una bolletta recante data di emissione 1° dicembre 2017, la stessa cadrà in prescrizione solo se avrà ad oggetto conguagli risalenti a più di 5 anni, quindi il 2 dicembre 2012. Mentre per una bolletta emessa il 1° gennaio 2020, recante quindi scadenza oltre il 31 gennaio 2020, potrà essere eccepita la prescrizione se avrà ad oggetto un conguaglio che supererà la data del 1° febbraio 2018.
È questa la deroga prevista dalla legge di bilancio all’articolo 2946 del Codice civile che fissa in un quinquennio la prescrizione dei pagamenti cadenzati di tutte le utenze domestiche (telefono, connessione internet, tv satellitare ed altro).
Si tratta, dunque, di un periodo pari a meno della metà rispetto a quanto precedentemente stabilito per dover dimostrare, in un eventuale fase di contenzioso, di avere provveduto puntualmente al pagamento del servizio di cui si è usufruito. Pertanto, trascorsi i due anni l’utente non sarà più tenuto a dimostrare alcunché, non essendo più vincolato ad onorare il debito.
Inoltre, le singole bollette che verranno emesse ogni bimestre oppure quadrimestre (a seconda dei consumi), non saranno più dovute oltre i due anni. Vuol dire che pure in questo caso, trascorsi i 24 mesi dalla data di emissione, in diversi fornitori/gestori non potranno pretendere nulla dagli utenti in merito ai vecchi consumi, anche se l’accertamento venisse fatto successivamente. Preme precisare in questo caso che i presupposti per il riconoscimento della prescrizione ricorrono se nei 2 anni trascorsi dall’emissione della fattura non si riceve alcuna comunicazione dal fornitore a mezzo raccomandata a/r o via PEC (posta elettronica certificata), avente per oggetto sollecito di pagamento e/o messa in mora per lo stesso. Quindi occhio alla cassetta della posta e, se la si possiede, alla casella della pec!
La legge di Bilancio 2018, oltre alla drastica riduzione dei termini prescrizionali per le forniture di servizi di rete, ha sancito un importante ulteriore diritto in favore degli utenti. Il consumatore, avvertendo un comportamento anomalo da parte del gestore in ordine all’emissione di una fattura “in odore di prescrizione”, potrà richiedere la sospensione del pagamento di detta fattura, direttamente all’ARERA,l’Autorità per la Regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente. L’utente, nello specifico, ha il diritto a richiedere la sospensione del pagamento delle fatture qualora ricevesse una fattura per conguagli che riguardano un periodo superiore a 2 anni (sempre per effetto della modifica ella prescrizione). A questo punto, l’AGCM – Autorità garante della concorrenza e del mercato – apre un procedimento per accertare eventuali violazioni del Codice del consumo in merito alle rilevazioni dei consumi e del modo in cui sono stati eseguiti i conguagli e/o le fatturazioni.
Pertanto, se si è presentato un reclamo all’Arera, si avrà – in caso di accettazione – la possibilità di vedere sospeso il pagamento di una bolletta, fino a quando l’eventuale comportamento anomalo del fornitore/gestore non venga chiarito.
Ultimo reminder: gli utenti che nelle sedi di prima istanza non vedano riconosciuti i presupposti per l’accoglimento della prescrizione possono avviare la procedura di conciliazione dinnanzi all’ARERA. Questa procedura, che va attivata esclusivamente online attraverso il portale riservato ai consumatori presente sul sito dell’autorità, concederà la possibilità di un confronto diretto tra consumatori e fornitori e gestori alla presenza di un garante terzo ed imparziale, il quale fisserà un incontro di conciliazione tra le parti. Questo passaggio è obbligatorio se, in mancanza di un accordo, si intenda procedere per via giudiziaria.