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	<title>legge &#8211; Venti Blog</title>
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	<description>La voce dei Ventenni</description>
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		<title>Revenge porn: quali prove occorrono e a chi rivolgersi per chiedere aiuto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Martire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole di diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[giornata internazionale per l&#039;eliminazione della violenza contro le donne]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il fenomeno del revenge porn, che sta tristemente dominando le pagine di cronaca di questi giorni, consiste nella diffusione di materiale pornografico all’insaputa della vittima a scopo vendicativo. La condotta penalmente rilevante può essere costituita dalla pubblicazione di foto o video intimi o dalla minaccia di pubblicazione (a volte anche a scopo di estorsione). Chi compie questo reato generalmente è (o era) legato alla vittima da un rapporto sentimentale e agisce proprio allo scopo di vendicarsi, umiliare e ledere l’immagine [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Il fenomeno del <em>revenge porn</em>, che sta tristemente dominando le pagine di cronaca di questi giorni, consiste nella diffusione di materiale pornografico all’insaputa della vittima a scopo vendicativo. La condotta penalmente rilevante può essere costituita dalla pubblicazione di foto o video intimi o dalla minaccia di pubblicazione (a volte anche a scopo di estorsione). </p>



<p>Chi compie questo reato generalmente è (o era) legato alla vittima da un rapporto sentimentale e agisce proprio allo scopo di vendicarsi, umiliare e ledere l’immagine e la dignità dell’altro.&nbsp;</p>



<p>Il fenomeno sta diventando sempre più preoccupante e molti Stati (come il Regno Unito, la Germania, Israele e alcuni Stati USA) hanno adottato normative severe atte a contrastarlo. In Italia fino al 2019 non esisteva una normativa specifica sull’argomento, dunque si potevano invocare per quanto possibile le normative sulla privacy, sull’estorsione e sulla diffamazione, spesso insufficienti e non adatte vista la portata e l’importanza del fenomeno.</p>



<p>Il 9 agosto è entrata in vigore in Italia la Legge 19 luglio 2019, n 69, c.d.&nbsp; “Codice Rosso”, che ha introdotto disposizioni specifiche in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.</p>



<p><strong>In particolare, è stato introdotto l’Art. 612 <em>ter</em> c.p. , sul c.d. &#8220;Revenge Porn&#8221;, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.</strong></p>



<p>Grazie al <strong>Codice Rosso</strong>, è prevista finalmente una normativa <em>ad hoc</em> che disciplina il <em>revenge porn</em>. La nuova fattispecie di reato punisce: &#8220;<em>chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l&#8217;espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro</em>&#8220;.</p>



<p>La stessa pena, dunque, si applicherà anche nei confronti di chi, avendo ricevuto le immagini o i video, li diffonde a sua volta; si mira quindi a punire anche eventuali soggetti coinvolti nella condivisione del materiale oggetto di revenge porn.&nbsp;</p>



<p>Se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, il reato è aggravato. Altre aggravanti sono previste se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici o se commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.</p>



<h3><strong>Come si procede?</strong></h3>



<p>Il reato è punibile a querela della persona offesa, che potrà essere proposta nel termine di 6 mesi e rimessa solo in sede processuale; è punibile invece d&#8217;ufficio la diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravate, nei termini pocanzi chiariti.</p>



<p>Oltre al reato di cui all’art. 612 ter c.p, ci sono da considerare le norme che sanzionano il cyberbullismo, collegato a una serie reati, tra cui violenza, diffamazione, revenge porn e stalking. Se il reato è a danno di soggetto minorenne, può ricorrere anche la fattispecie criminosa della pedopornografia, punita con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 ad euro 240.000.</p>



<h3><strong>Quali prove servono?</strong></h3>



<p>Gli screenshot non sempre si presentano come prove inequivocabili, perché potrebbe ipotizzarsi una loro possibile manipolazione. Soccorrono, invece, le prove digitali, da raccogliere attraverso dei servizi online che diano un&#8217;effettiva garanzia circa la loro genuinità. È quindi preferibile salvare le prove come file originali in chiavetta usb o un cd che illustri i link diretti alla loro fonte.&nbsp;</p>



<h3><strong>A chi rivolgersi per chiedere aiuto se si è vittime di revenge porn?</strong></h3>



<p>Sono percorribili diverse strade per ottenere aiuto, tra le quali:&nbsp;</p>



<ul><li>le forze dell&#8217;ordine (polizia postale, carabinieri);</li><li>avvocati e associazioni di categoria (ad esempio &#8220;Odiare ti costa&#8221;) per ottenere assistenza legale e studiare la migliore strategia per agire;</li><li>aiuto stragiudiziale, ad esempio start up a vocazione sociale (anche definite “SIAVS”) che offrono aiuto nella rimozione dei contenuti online (per quanto possibile) e la cristallizzazione delle prove digitali. </li></ul>



<p>Nell&#8217;ultimo caso esiste, ad esempio, &#8220;<a href="https://www.chiodiapaga.it/">Chi odia paga</a>&#8220;, una startup innovativa a vocazione sociale nata per combattere ogni forma di odio online, come il cyberbullismo, lo <em>stalking</em>, il <em>revenge porn</em>, l’<em>hate speech</em> o la diffamazione online. Le persone offese possono ricevere un feedback automatizzato per capire se le condotte subite sono legalmente sanzionabili o meno e utilizzare strumenti tecnici e legali necessari per difendersi dai reati subiti.</p>



<p><br></p>
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		<title>Referendum Costituzionale 2020: Sì o No?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Federico Sibillano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole di diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come si è arrivati al referendum? L’iter che ha portato al referendum vede il suo inizio con la prima bozza di riforma costituzionale arrivata ad inizio legislatura a firma del Movimento 5 Stelle. La proposta è stata votata da entrambe le Camere per due volte, come previsto dal procedimento di revisione costituzionale. Tuttavia, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto all’ultima votazione in Senato, si è attivata la possibilità di richiedere un referendum popolare confermativo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container">
<p class="has-drop-cap has-text-align-left">Dalle ore 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle 15 di lunedì 21 settembre 2020, in concomitanza con le elezioni amministrative e regionali, si svolgeranno le votazioni per il referendum costituzionale confermativo sul taglio dei parlamentari, fortemente voluto dai parlamentari del Movimento 5 Stelle.</p>



<p class="has-text-align-left">Con questo articolo cercheremo di fare il punto della situazione, dandovi qualche spunto di riflessione su questo tema così dibattuto.</p>
</div></div>



<h3 class="has-text-align-center"><strong>Come si è arrivati al referendum?</strong></h3>



<p class="has-text-align-left">L’iter che ha portato al referendum vede il suo inizio con la prima bozza di riforma costituzionale arrivata ad inizio legislatura a firma del Movimento 5 Stelle. La proposta è stata votata da entrambe le Camere per due volte, come previsto dal procedimento di revisione costituzionale.</p>



<p class="has-text-align-left">Tuttavia, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto all’ultima votazione in Senato, si è attivata la possibilità di richiedere un referendum popolare confermativo ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione. Richiesta che è stata depositata il 10 gennaio di quest’anno presso la Corte di Cassazione da 71 senatori (ne sarebbero bastati 64, ovvero un quinto dei membri dell’Aula).</p>



<p class="has-text-align-left">Dichiarata la richiesta legittima e conforme dalla Consulta, inizialmente era stata individuata come data per il voto quella del 29 marzo solvo poi il rinvio sopraggiunto a causa dell’emergenza Coronavirus, decidendo di votare il 20 e 21 settembre, insieme alle elezioni regionali, amministrative e suppletive.</p>



<h3 class="has-text-align-center"><strong>Qual è il quesito? Esiste un quorum?</strong></h3>



<p class="has-text-align-left">Come da decreto di indizione del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, il quesito al quale i cittadini dovranno rispondere è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»</p>



<p class="has-text-align-left">Gli elettori, muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento, dovranno barrare sul <strong>SI </strong>se favorevoli all’approvazione della legge costituzionale nel suo complesso.</p>



<p class="has-text-align-left">La legge prevede una serie di innovazioni al testo costituzionale, tra le quali principalmente una riduzione di circa un terzo dei parlamentari (da 640 a 400 i deputati, da 315 a 200 i senatori; da 12 a 8 i parlamentari destinati alla Camera, da 6 a 4 quelli diretti a Palazzo Madama per le circoscrizioni estere).</p>



<p class="has-text-align-left">Dovrà votare <strong>SÌ</strong> chi è favorevole alla riduzione, <strong>NO</strong> chi predilige l’attuale formazione del Parlamento.</p>



<p class="has-text-align-left">A differenza del referendum abrogativo, per il referendum costituzionale confermativo non è previsto il raggiungimento di un quorum di validità e, pertanto, l’esito referendario sarà valido indipendentemente dalla percentuale degli elettori che parteciperanno alla votazione.</p>



<h2 class="has-text-align-center"><strong>Le ragioni del S</strong>ì</h2>



<p class="has-text-align-left">Chi sostiene le ragioni del <strong>SI</strong> ritiene che una riduzione del numero dei parlamentari sia necessaria sia per ragioni economiche che per dare maggiore efficienza al funzionamento delle due Camere.</p>



<p class="has-text-align-left">Il taglio dei parlamentari porterà a un risparmio di circa 100 milioni di euro l’anno, per un totale di mezzo miliardo a legislatura con una conseguente riduzione dei costi della politica. Inoltre, secondo i favorevoli alla riforma, i quasi mille parlamentari (uno dei numeri più alti in Europa) rendono i lavori più lenti e, pertanto, riducendone il numero, sarà più efficiente anche l’operatività dei due rami del Parlamento, garantendo comunque il bicameralismo perfetto. Altra questione da valutare in seguito sarà la necessità di modificare la parità di funzioni tra Camera e Senato, con una diversa organizzazione dei poteri.</p>



<p class="has-text-align-left">Un minor numero di deputati e senatori, a detta del fronte del si, consentirebbe un maggior controllo sui singoli eletti, spingendoli a lavorare meglio e senza provocare gravi incrinature nella rappresentanza.</p>



<h2 class="has-text-align-center"><strong>Le ragioni del N</strong>O</h2>



<p class="has-text-align-left">Dalla parte del <strong>NO</strong> si sono schierati una considerevole parte dei costituzionalisti, sostenendo che questa riforma non sia organica ma solo di facciata, fatta esclusivamente con l’intento di seguire una malsana voglia di anti-politica e per dare agli elettori l’idea che ci sia un evidente risparmio economico. Contestualmente alla riforma costituzionale, infatti, sarebbe necessaria anche una nuova legge elettorale ed una modifica dei regolamenti parlamentari, così da evitare alterazioni del sistema e disequilibri numerici e funzionali di Commissioni, Giunte e Uffici di Presidenza.</p>



<p class="has-text-align-left">Inoltre, sussiste il rischio di una la polarizzazione dello scontro politico, che potrebbe ad esempio portare la maggioranza di turno a travolgere le minoranze, ad esempio “imponendo” il suo Presidente della Repubblica.</p>



<p class="has-text-align-left">A detta dei sostenitori del NO, la semplice riduzione numerica porterebbe ad un netto calo della rappresentatività mettendola a rischio, con collegi sempre più grandi ed estesi. Un singolo parlamentare rappresenterebbe una fetta di popolazione maggiore e le minoranze sarebbero meno rappresentate (si avrebbe una delle più basse proporzioni tra cittadini e parlamentari). Al Senato, poi, alcune Regioni più piccole verrebbero penalizzate per numero di rappresentanti.</p>



<p class="has-text-align-left">Infine, il risparmio per il taglio dei parlamentari sarà di 57 milioni l’anno (e non di 100 come stimato dai sostenitori del sì), pari solo allo 0,007% della spesa pubblica annua ed in ogni caso ben spesi in quanto a tutela della democrazia (piuttosto si potrebbero ridurre le altissime spese militari). Sarebbe stato più incisiva una riduzione delle indennità piuttosto che il numero degli eletti.</p>



<p><strong>Ad ogni modo, che si opti per il SI o per il NO, occorre ricordare che la democrazia è preziosa e non bisogna darla per scontata. </strong></p>



<p class="has-text-align-left">Il diritto di voto è una delle forme di libertà individuale più importanti che abbiamo e una delle massime forme d’espressione democratica. Dà voce alle nostre idee e garantisce che la nostra voce sia ascoltata. Dobbiamo schierarci fermamente a favore della democrazia, ed il modo migliore per farlo è votare.</p>



<p class="has-text-align-left">Per questo il 21 e 22 settembre armatevi di tessera elettorale e documento di riconoscimento (e mascherina, mi raccomando!) e recatevi al vostro seggio elettorale perché, qualunque sia il risultato finale, la sensazione che si prova dopo aver messo quel segno di matita è straordinaria, ci si sente partecipi, non indifferenti.</p>



<figure class="wp-block-pullquote is-style-default"><blockquote><p><em>&#8220;Ognuno di noi ha più potere di quello che pensa sul mondo. Ognuno di noi porta il suo contributo invisibile ma concreto verso il bene o il male. La cosa più terribile è tirarsi fuori, non andare a votare.&#8221;&nbsp;</em></p><cite><a href="https://www.youtube.com/watch?v=BI63XbI5Vco&amp;t=3s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Roberto benigni</a></cite></blockquote></figure>
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		<title>Sono fuori dal tunnel…del tribunale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Donato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 09:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole di diritto]]></category>
		<category><![CDATA[VENTI NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie Nel vasto e variegato mondo del diritto, i problemi – per fortuna – non si risolvono solo in tribunale. Esistono dei metodi alternativi, cosiddetti “stragiudiziali”, per definire una controversia fuori dalle aule dei palazzi di giustizia. A tal proposito, di grande interesse è la riflessione di Bruno Giuffrè, country managing partner in Dla Piper, studio che ha avviato il progetto UpAgain per aiutare i clienti a orientarsi nei nuovi scenari economici e giuridici. Secondo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h4>Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie</h4>



<p class="has-drop-cap">Nel vasto e variegato mondo del diritto, i problemi – per fortuna – non si risolvono solo in tribunale. Esistono dei metodi alternativi, cosiddetti “stragiudiziali”, per definire una controversia fuori dalle aule dei palazzi di giustizia.</p>



<p><br>A tal proposito, di grande interesse è la riflessione di Bruno Giuffrè, country managing partner in Dla Piper, studio che ha avviato il progetto UpAgain per aiutare i clienti a orientarsi nei nuovi scenari economici e giuridici. Secondo Giuffrè «nell’era post Covid-19 anche i litigator più convinti dovranno valutare l’opportunità di ricorrere a rimedi come la rinegoziazione dei contratti, la negoziazione assistita, la mediazione. La giurisdizione sarà l’extrema ratio per la soluzione dei conflitti».</p>



<p><br>Proviamo a fare chiarezza su tre istituti giuridici che prossimamente si auspica saranno utilizzati di più rispetto al passato. <br>La <strong>premessa necessaria</strong> è che tale auspicio deriva dal fatto che rispetto al processo canonico i contro sempre più spesso prevalgono sui pro. Infatti, i famosi tempi e costi del processo molte volte scoraggiano i litiganti: oltre a comportare uno stress emozionale importante, il processo può essere estremamente lungo, i costi sono molto più elevati rispetto a quelli della mediazione e della negoziazione, vanno integralmente anticipati e permane il rischio di dover pagare anche le spese sostenute dalla controparte.</p>



<p><br>Per queste ragioni, sovente si ricorre a <strong>negoziazione, mediazione e arbitrato</strong>, tre istituti giuridici che rientrano nei cosiddetti metodi “ADR” (<strong>Alternative Dispute Resolution</strong>), i quali sono stati ideati con la finalità di <strong>snellire il sistema giudiziario</strong> e di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, con il collaterale <strong>vantaggio per i privati</strong> di ottenere una <strong>soluzione rapida</strong> di problemi legali, che, si sa, sono sempre una rogna.<br><strong>La mediazione</strong>  <br>In parole povere, la mediazione consiste in un’attività posta in essere da un soggetto terzo, imparziale ed estraneo alla vicenda, ovvero il mediatore, che ha il compito di agevolare il dialogo tra le parti, ripristinandone la comunicazione e facilitando il raggiungimento di un accordo. Infatti, oltre a quello legale, la mediazione trova applicazione in ulteriori e diversi ambiti: dalla linguistica alle relazioni internazionali, fino alla famiglia e alla didattica.<br>Nel campo del diritto, la mediazione può essere <strong>obbligatoria o facoltativa</strong>:</p>



<p><br>1. È <strong>obbligatoria</strong> quando è condizione di procedibilità per l&#8217;eventuale giudizio civile, ovvero quando <strong>il processo non può iniziare se prima non si tenta una via conciliativa</strong>. Ad esempio, la mediazione è obbligatoria in tema di condominio, successioni ereditarie, locazione, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;<br>2. È <strong>facoltativa</strong> quando è <strong>disposta dal giudice</strong>, considerato che lo stesso, anche in sede di appello, può imporre l&#8217;esperimento del tentativo di mediazione che, quindi, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità.</p>



<p><br><strong>La negoziazione assistita</strong> <br>Di natura simile è la negoziazione, che in giuridichese è accompagnata dall’aggettivo “assistita”: si tratta ancora una volta di un sistema di risoluzione alternativo delle controversie, ma priva di un interveniente terzo ed imparziale come nel caso della mediazione. La negoziazione assistita consiste invece in un contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere in via amichevole una lite con l&#8217;assistenza di avvocati.<br>Anche la negoziazione assistita, in alcuni casi, è passaggio obbligatorio, come nelle controversie in materia di <strong>risarcimento del danno da circolazione</strong> di veicoli e natanti e per le domande di <strong>pagamento a qualsiasi titolo di somme</strong>, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. &#8220;mediazione obbligatoria&#8221;.</p>



<p><br><strong>L’arbitrato </strong><br>Infine, abbiamo l’arbitrato, che consiste nell&#8217;affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell&#8217;incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata. La regola fondamentale in materia di arbitrato è che le parti possono far decidere da arbitri solo le controversie in materia di <strong>diritti disponibili</strong>, ossia quei diritti che esse possono liberamente trasferire ad altri ed a cui possono rinunciare (per antonomasia, i diritti disponibili sono quelli patrimoniali).</p>
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		<title>Perché obbediamo alla legge?</title>
		<link>https://ventiblog.com/perche-obbediamo-alla-legge/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Mario Giordano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 09:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole di diritto]]></category>
		<category><![CDATA[PUNTI DI VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[VENTI NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[giornatadellalegalità]]></category>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[settimanadellalegalità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 23 Maggio di ogni anno celebriamo la “Giornata della legalità” e, com&#8217;è noto a tutti, la data non è stata apposta casualmente; nasce come monito della nostra coscienza nazionale per una sorta di funerale di Stato che si ripete ogni anno, al fine di ricordare i terribili eventi che scossero il nostro paese all&#8217;inizio degli anni ’90, quando la lotta alla mafia aveva raggiunto il suo momento culmine. Quelle stragi sono ripercorse attraverso le drammatiche immagini di Capaci che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il 23 Maggio di ogni anno celebriamo la “Giornata della legalità” e, com&#8217;è noto a tutti, la data non è stata apposta casualmente; nasce come monito della nostra coscienza nazionale per una sorta di funerale di Stato che si ripete ogni anno, al fine di ricordare  i terribili eventi che scossero il nostro paese all&#8217;inizio degli anni ’90, quando la lotta alla mafia aveva raggiunto il suo momento culmine. </p>



<p>Quelle stragi sono ripercorse attraverso le drammatiche immagini di Capaci che ogni 23 maggio vengono proiettate sui nostri schermi televisivi e tra i video celebrativi diffusi sulle piattaforme digitali. Tra i ferrami delle carrozzerie frantumate e l’ammasso di calcestruzzo e acciaio che confonde nello sgomento generale l’immagine di una sconfitta dello stato, si annida il simbolo di uno scontro più profondo: quello che si consuma tra la cultura della legalità e quella dell’illegalità.</p>



<p>Troppo semplicistico spiegare la lotta contro l’illegalità soltanto in termini di sfida al malaffare o alla malavita. Il rischio che si corre è, da un lato, di non evidenziare le ragioni che hanno reso possibile la nascita e lo sviluppo del fenomeno mafioso nel nostro Paese, trovando un <em>humus </em>fin troppo favorevole; dall&#8217;altro, invece, si corre il pericolo di cedere ad un ancora più pernicioso meccanismo di deresponsabilizzazione psicologica che ci porta sempre a dividere in due il mondo: buoni e cattivi, onesti e disonesti, azioni umane e disumane. </p>



<p><strong>Peraltro quest&#8217;ultima</strong>, secondo il parere di chi scrive, <strong>è un’espressione priva di senso, dal momento che tutte le azioni sono commesse da uomini contro e verso altri uomini, in primis quelle disumane: la “disumanità” è anch&#8217;essa parte della natura umana.</strong> In altre parole, appiattire la lotta tra legalità e illegalità sulla sola lotta al fenomeno mafioso fa sì che <strong>basti non essere mafiosi per sentirsi a posto con la legge, e quindi per essere convinti di agire in una sfera di legalità</strong>; ciò, peraltro, va a vantaggio del fenomeno mafioso che continuerà così a trovare spazio e modo di crescere e alimentarsi.</p>



<p>A propria volta, comprendere ciò rende facile acquisire consapevolezza del fatto che alla base della cultura della legalità c’è in gioco, letteralmente, una questione di vita o di morte. Questo ci impone di cominciare a sviscerare il problema partendo proprio dalla base, costringendoci ad un notevole sforzo di sintesi, nella speranza che lo stesso, però, non sia compiuto in vano.</p>



<p>La domanda è semplice: perché obbediamo alla legge? Su cosa si fonda la nostra scelta intorno al seguire o meno una determinata norma? Qual è quel <em>quid</em> che ci fa avvertire le norme come vincolanti? La legge ci rappresenta? Cosa dovrebbe essere legge?</p>



<p>Le domande semplici, si sa, sono quelle che reclamano più di tutte risposte estremamente complesse.</p>



<p>Portando ai minimi termini la questione, una delle risposte più diffuse, non soltanto da un punto di vista teorico ma anche all&#8217;interno della stessa opinione popolare, è che l’obbedienza si debba a ragioni di calcolo prudenziale o utilitaristico. In altre parole, ciò che determina l’obbedienza alla legge è la minaccia reale e concreta di ricevere una sanzione nell&#8217;ipotesi in cui io non mi conformi alla norma. Questo modello esplicativo dell’obbedienza alla legge, che spesso e volentieri assume a propria volta una concezione del diritto in termini di <em>comando</em> (Austin; Bentham), spiega l’obbedienza alla legge secondo il paradigma del bandito: la legge sarebbe la pistola puntata alla tempia del cassiere, il quale adempirebbe al comando per timore di essere ucciso. </p>



<p><strong>L’obbedienza si trasforma in costrizione, il diritto in minaccia. </strong>Naturalmente, sono diverse le obiezioni che si muovono a questa ricostruzione. Possiamo semplicemente evidenziare come essa, da un lato, non colga l’essenza del normale svolgersi dei rapporti sociali, riducendoli tutti ad un insieme di relazioni interpersonali; dall&#8217;altro, non rende conto del fatto che l’obbedienza alla legge è sempre un fatto volontario che riserva comunque a chi è chiamato all&#8217;obbedienza una porzione di autonomia e, nei casi più estremi, di vera e propria costrizione (almeno in ordine al “come” obbedire). <strong>La legge non si subisce: «si obbedisce, in ultima analisi, perché si vuole obbedire» </strong>(La Torre).</p>



<p>Ciò non significa che nel momento in cui ci si ponga <em>riflessivamente</em> il problema di “cosa io debba fare?” non si inseriscano all&#8217;interno di quel ragionamento pratico anche considerazioni di carattere prudenziale; ciò che si contesta è che esse siano condizioni sufficienti e determinanti, dunque ragioni escludenti, dell’azione.</p>



<p>Un secondo ordine di idee sostiene che l’obbedienza al diritto si debba unicamente a ragioni di carattere morale posto che tutti gli ordinamenti giuridici «riproducono la sostanza di certe fondamentali esigenze morali» (Hart). <strong>Non uccido</strong> non perché c’è una norma giuridica che me lo vieta &#8211; l’art. 575 del codice penale &#8211; ma <strong>perché sostanzialmente all&#8217;esito di un ragionamento interamente morale io considero ingiusto farlo.</strong> Come nel caso precedente, anche quello morale è certamente un profilo che si inserisce all&#8217;interno del ragionamento pratico intorno all&#8217;obbedienza della legge. Tuttavia, anche questo secondo filone di pensiero può essere fuorviante se isolatamente considerato, perché rischia di identificare due fenomeni, diritto e morale, che sebbene stiano in un reciproco rapporto di costante dialogo, concettuale e funzionale, non si identificano completamente l’uno con l’altro.</p>



<p>Ciò che manchiamo di comprendere è sostanzialmente la natura del diritto e delle sue regole come “cultura”. Tutto ciò che facciamo, che “pratichiamo” è retto da regole: linguaggio, musica, arte, morale, religione, tecnologia e via dicendo hanno un contenuto essenzialmente normativo. Questo perché la normatività è carattere essenziale dell’uomo come “animale simbolico” (E. Cassirer) che costruisce regole d’azione sulla base di una visione del mondo “buona”, “giusta” e quanto meno “condivisa”. &nbsp;Le norme concretamente costituiscono, creano ambiti o possibilità di azione che altrimenti non sarebbero possibili: pensiamo, ad esempio, al mio desiderio di voler aprire un ristorante; per farlo dovrò portare a termine una serie di adempimenti come chiedere una licenza, avere una certificazione e via dicendo, che se non portassi a termine mi impedirebbero di fare proprio ciò che io intendo fare.</p>



<p>Tuttavia, il diritto non basa le sue regole solo sulla socialità, ma anche sul loro <em>Witz</em> (Wittgenstein), ossia il loro senso, l’idea, il concetto, l’immagine attraverso cui possiamo controllare l’adeguatezza, l’appropriatezza, in altri termini la “legittimità” di certe regole. Non c’è dubbio che quel senso risieda in quei valori di “giustizia”, “eguaglianza”, “libertà”, “solidarietà” che proprio il diritto e le leggi più in generale vogliono realizzare e che, non a caso, sono custoditi all&#8217;interno delle Costituzioni: quei documenti che costituiscono il paradigma imprescindibile a cui tutta l’interpretazione delle regole di un ordinamento deve tendere. <strong>C’è un elemento consensuale di socialità e, dunque, di pretesa di legittimità, alla base del rispetto delle regole; un elemento culturale inoppugnabile che segue il modo in cui noi costruiamo le regole stesse e l’esigenza del loro rispetto.</strong></p>



<p>Ma allora perché in Italia questa esigenza, questo rispetto della legalità che noi stessi abbiamo concorso a costruire, costituisce una necessità più da soddisfare che già compiutamente o prevalentemente soddisfatta quando si guarda la generale tendenza all&#8217;inosservanza della legge?</p>



<p>La risposta, a questo punto, è di carattere perlopiù antropologico. Un punto di vista interessante e a tratti seducente è quello di Luigi Barzini. Il giornalista, in un saggio pubblicato nel 1965, ricostruiva la tipica tendenza italiana ad agire in barba alla regole a partire proprio dalla nostra storia di popolo dominato per secoli da regnanti stranieri. Gli italiani hanno avuto a che fare con francesi, spagnoli, austriaci, dominatori che hanno di fatto sfruttato e depredato il territorio italiano piegando quel popolo (popoli n.d.r) alla loro volontà.</p>



<p>Da qui deriva la tendenza, nell’impossibilità di innescare una ribellione contro il potere – che non a caso quando è arrivata e giunta “dall’alto” – a farsi furbi. <strong>Secondo Barzini, l’atteggiamento tipicamente italiano è il seguente: “se il dominatore mi impone questa regola è perché vuole fregarmi, sfruttarmi o approfittare della mia debolezza: quindi, mi ci impegno e lo frego io, per proteggere almeno me, la mia famiglia e i miei guadagni”. </strong>Per dirla bonariamente: fatta la legge, mi conviene trovare l’inganno.</p>



<p>Ma è proprio da qui che nasce il fenomeno culturale che ci porta a vedere lo Stato e le sue regole come qualcosa di distinto e distante da noi, qualcosa contro cui andare, per giunta “da raggirare”. Il Parlamento e il Governo non sono un luogo di incontro, ma al contrario di scontro dove tutto è governato dalla legge del più furbo. Ciascuno agisce fregando lo Stato, l’altro, e così facendo frega solo sé stesso. E l’esempio dell’evasione fiscale, da questo punto di vista, è il più icastico e lampante di tutti. Le leggi non servono per rappresentare o proteggere i molti, bensì per arricchire qualcuno in particolare. <strong>E la Costituzione è solo l’immagine sfumata di un disegno superiore che vorrebbe operare per il bene comune mentre ciascuno di noi agisce solo per il bene proprio.</strong></p>



<p>A fronte di tutto ciò mi viene da pensare che forse sarebbe il caso di riformulare quell’espressione: “La rivoluzione si fa nel seggio elettorale”; la rivoluzione, quella vera, si fa tra i banchi di scuola e nelle università. Quei luoghi-santuario dove la cultura collettiva può e deve essere edificata, nella speranza che se non noi, ma altri un giorno potranno portarla a termine con successo.</p>



<p>Con questa speranza, a voi audaci (o stolti?) che siete giunti alla fine di questo articolo, faccio il mio augurio.</p>



<p>Buona Giornata della Legalità.</p>
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		<title>X Æ A-12 e i nomi del domani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Chiara Allevato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA POP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Viene quasi il dubbio che, più che un bambino, sia stato dato alla luce un androide. Quando Elon Musk e Grimes hanno annunciato di aspettare un figlio, la notizia è rimbalzata ovunque, non solo per la popolarità della coppia, ma soprattutto per l’eccentricità che la caratterizza. Elon Musk negli anni ha fondato numerose compagnie tech e sviluppato software e macchinari che non solo- ad oggi- regolano il nostro presente, ma rappresenteranno la quotidianità del nostro domani e, probabilmente, anche i [&#8230;]</p>
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<p class="has-drop-cap">Viene quasi il dubbio che, più che un bambino, sia stato dato alla luce un androide. Quando Elon Musk e Grimes hanno annunciato di aspettare un figlio, la notizia è rimbalzata ovunque, non solo per la popolarità della coppia, ma soprattutto per l’eccentricità che la caratterizza.</p>



<p>Elon Musk negli anni ha fondato numerose compagnie tech e sviluppato software e macchinari che non solo- ad oggi- regolano il nostro presente, ma rappresenteranno la quotidianità del nostro domani e, probabilmente, anche i nostri futuri viaggi spaziali. Co-fondatore di Paypal, fondatore di Tesla, SolarCity, Neuralink, i suoi progetti di successo lo hanno reso in breve tempo tra gli uomini più ricchi e influenti del mondo, oltre ad avergli procurato una folta schiera di seguaci. La sua carriera è il sogno di ogni <em>geek </em>e la sua presenza mediatica lo ha presto reso un personaggio della cultura pop. Tuttavia, la sua vita privata non aveva mai attirato così tanto l’attenzione.</p>



<p>Troppo concentrati sulle sue macchine e la tecnologia spaziale, è stato solo grazie alla compagna Grimes, musicista canadese nota per il sound e i look eccentrici, che il mondo ha cominciato a interessarsi della sua vita privata. E quando lei ha annunciato la gravidanza ritraendosi con un pentacolo disegnato sulla pancia all’ottavo mese, era chiaro che l’arrivo del bambino voleva attirare ancora più sguardi curiosi. Si è quindi creata molta curiosità intorno al nome che avrebbero scelto. In effetti, dietro evidentemente molti sforzi, è riuscito ad andare oltre ogni aspettativa. Lunedì quattro maggio nasce il figlio della coppia e il padre, interpellato su Twitter circa il nome del bambino, risponde sicuro: <strong>X Æ A-12 Musk</strong>.</p>



<p>È il sesto figlio di Elon Musk, il primo con Grimes e il primo senza una sillaba leggibile, tant’è vero che le reazioni sono state molteplici e quasi tutte di natura ironica. Il significato del nome è stato poi reso noto dalla madre, sempre su Twitter. A quanto pare, la X rappresenta una variabile, Æ è la trascrizione in elfico di AI (Intelligenza artificiale, di cui si occupa ed è appassionato Musk) e il modello di aereo da guerra preferito: A- 12. I criteri di scelta sembrano quelli di un nome fittizio per i social network e forse la coppia di appassionati tech si ritiene precursora di un mondo prossimo in cui i nomi di tutti potranno contenere simboli esterni all’alfabeto inglese e numeri a più cifre, ma la legislazione statunitense e italiana ammetterebbe queste eccentricità?</p>



<p>La possibilità di dare nomi inusuali ai figli è sicuramente fattibile per chi ha le risorse economiche e per quelle celebrità che vogliono far discutere, ma non ci sono soldi e notorietà che possano imporsi sulla legge. Infatti, il supervisore del Dipartimento dei registri dei nuovi nati della sanità pubblica di Los Angeles- dove si ritiene che il bambino abbia visto la luce- ha fatto presente che, secondo la legge Californiana, non è legale includere numeri e simboli nel nome, quindi a livello ufficiale non potrà essere registrato in questo modo.</p>



<p>Il nostro ordinamento sarebbe dello stesso avviso. Come riportato su <a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/11/diritto-al-nome-limiti-divieti-e-mode">Altalex</a>: “l’ordinamento riconosce un particolare valore al nome proprio di ciascuno, tanto da configurare un vero e proprio “Diritto al Nome” (formato dal Prenome e dal Cognome), dedicandogli ben quattro dei primissimi articoli del Codice Civile (Artt. 6,7, 8 e 9 c.c.)”. </p>



<p>Tuttavia, vi sono delle restrizioni specifiche che vanno a riguardare il nome proprio- o prenome- che in alcuni casi sono realtà consolidate (come l’attribuire lo stesso nome a fratelli e sorelle o usare un cognome), altre fanno affidamento sul buonsenso dei genitori, come il divieto di assegnare nomi ridicoli o vergognosi. Ufficialmente, non si fa riferimento a numeri e simboli, ma si richiede che i nomi siano composti dall’alfabeto italiano- inglese se il nome è straniero.</p>



<p>Curiosamente, è vietato anche dare nomi di celebrità o personaggi della finzione ai propri figli, non tutti ma alcuni spiccano nella lista, come Stanis La Rochelle, che non ho dubbi si lamenterebbe con la troupe di Boris di questo smacco “molto italiano”.</p>



<p>In conclusione, sembra che i fan di Elon Musk debbano rassegnarsi a una prole dal nome banale. Almeno finché Elon non colonizzerà Marte e potrà instaurare delle leggi proprie.</p>



<p class="has-text-align-center"><em>Articolo già pubblicato sul Quotidiano del Sud &#8211; l&#8217;Altravoce dell&#8217;Italia di lunedì 11/05/2020</em></p>
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		<title>Il &#8220;nuovo&#8221; processo disegnato dal Decreto &#8220;Cura Italia&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Petramala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole di diritto]]></category>
		<category><![CDATA[VENTI NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[cura italia]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[processo telematico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’emergenza epidemiologico-sanitaria che si è abbattuta sul mondo ha avuto significative ripercussioni su qualsiasi genere di attività umana impedendone e/o limitandone il “normale” svolgimento. Tra queste, ovviamente, rientrano anche quelle relative all’amministrazione della giustizia, siano esse civili, penali o amministrative. Il Decreto denominato “Cura Italia” è intervenuto, tra gli altri, anche su questo punto, dettando disposizioni urgenti in materia. Il succitato provvedimento ha infatti introdotto alcune disposizioni finalizzate al potenziamento del processo telematico (estendendolo anche all’ambito penale) così da permettere [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’emergenza epidemiologico-sanitaria che si è abbattuta sul mondo ha avuto significative ripercussioni su qualsiasi genere di attività umana impedendone e/o limitandone il “normale” svolgimento.</p>



<p>Tra queste, ovviamente, rientrano anche quelle relative all’amministrazione della giustizia, siano esse civili, penali o amministrative.</p>



<p>Il Decreto denominato “<em>Cura Italia</em>” è intervenuto, tra gli altri, anche su questo punto, dettando disposizioni urgenti in materia.</p>



<p>Il succitato provvedimento ha infatti introdotto alcune disposizioni finalizzate al potenziamento del processo telematico (estendendolo anche all’ambito penale) così da permettere nella fase di emergenza (caratterizzandola quindi come una eccezione) lo svolgimento di tutte le attività giudiziarie.</p>



<p>Il 24 aprile 2020, il Decreto Cura Italia è stato convertito il Legge (Nr.18/2020) dal Parlamento.</p>



<p>Vediamo quindi, quali sono nello specifico le novità introdotte e quali le criticità emerse dall’emanazione di questo provvedimento.</p>



<p>Una prima novità riguarda la&nbsp;procura alle liti (art. 83 c.p.c.), fino alla cessazione delle misure di distanziamento sociale, nei procedimenti civili, sarà possibile la sottoscrizione della procura alle liti dalla parte anche su un documento (cartaceo) trasmesso al difensore, scansionato o fotografato, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica (il Decreto non specifica quali siamo tali strumenti quindi nel silenzio della norma sarà possibile inviare la procura sottoscritta al proprio avvocato anche tramite WhatsApp o simili).</p>



<p>In pratica l’Avvocato invierà una copia della procura alle liti “vuota” alla parte che provvederà a sottoscriverla e, successivamente, a scansionare o fotografare per poi ritrasmetterla (con qualsiasi mezzo elettronico a vostra disposizione) allo stesso legale.</p>



<p>Successivamente, l&#8217;avvocato certificherà l&#8217;autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura ricevuta digitalmente.&nbsp;</p>



<p>Tale provvedimento consentirà alla parte e al difensore il rilascio e l’acquisizione della procura alle liti evitando qualsiasi contatto fisico.</p>



<p>La criticità relativa a questa validissima e sensatissima modifica procedurale è relativa al fatto che mal si comprende quale sia la ragione per cui la citata modalità di rilascio della procura alle liti rimarrà valida solo fino alla cessazione delle misure di distanziamento e non anche successivamente, poiché si tratta di una misura che accelera e semplifica notevolmente i rapporti fra cliente e difensore.&nbsp;</p>



<p>In secondo luogo, per ciò che attiene gli incontri di mediazione, nel periodo&nbsp;intercorrente tra il 9 marzo al 30 giugno 2020 e con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, questi incontri potranno svolgersi in via telematica.&nbsp;</p>



<p>Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in tale modalità, trasmesso in via telematica, sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell&#8217;esecutività dell&#8217;accordo.</p>



<p>In questo caso, al contrario di quanto rilevato in relazione alla formazione della procura alle liti, anche successivamente al periodo sopra specificato, gli incontri potranno continuare a svolgersi in via telematica mediante sistemi di videoconferenza (tale evenienza, in verità, era concessa anche precedentemente alla crisi causata dalla pandemia).</p>



<p>Il Decreto Legge valica, ancora, un confine significativo: autorizza l’utilizzo (lasciandolo però facoltativo) del processo telematico anche dinanzi alla Corte di Cassazione.</p>



<p>Il provvedimento prevede, all’art. 18, che nei procedimenti, esclusivamente di natura civile, innanzi al Supremo Consesso e sempre sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati possa avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.&nbsp;</p>



<p>Doveroso, però, evidenziare due aspetti significativi: da un lato la facoltatività del provvedimento e dall’altro la temporaneità dello stesso.</p>



<p>A tal riguardo, ritengo doveroso sottolineare come l&#8217;attivazione di questo “servizio” sarà preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che dovrà accertare l&#8217;installazione e l&#8217;idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla completa funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.&nbsp;</p>



<p>Dunque, se appare comprensibile, per alcuni versi, la facoltà e non l’obbligo di deposito telematico, risulta quantomeno discutibile il consentire tale modalità di deposito solo fino al&nbsp;30 giugno 2020&nbsp;posto che tale servizio sarà attivato solo dopo aver accertato la corretta installazione, l&#8217;idoneità delle attrezzature informatiche ed il funzionamento dello stesso servizio.</p>



<p>Il punto che, però, ha destato e desta maggiore clamore è il processo penale “da remoto”.</p>



<p>Ed infatti, il Decreto Cura Italia ha introdotto&nbsp;ulteriori modifiche che, seppur in ambito diverso, prevedono l’utilizzo della videoconferenza o di altri strumenti informatici e che, di fatto, allontanano la presenza fisica dei protagonisti, dematerializzando il processo fino al 30 giugno 2020(?).</p>



<p>In particolare,&nbsp;le&nbsp;udienze penali&nbsp;che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti&nbsp;possono essere tenute mediante collegamenti da remoto&nbsp;individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.&nbsp;</p>



<p>Lo svolgimento dell&#8217;udienza dovrà tenersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l&#8217;effettiva partecipazione delle parti.&nbsp;</p>



<p>Prima dell&#8217;udienza il Giudice farà comunicare ai difensori delle parti ed al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento.&nbsp;</p>



<p>I difensori saranno chiamati ad attestare l&#8217;identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all&#8217;udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore (Questo punto desta non poche perplessità).</p>



<p>In caso si tratti di soggetti sottoposti ad arresto o fermo ed il soggetto si trovasse in uno dei luoghi indicati dall&#8217;articolo 284, comma 1, C.p.p., la persona arrestata o fermata e il difensore potranno partecipare all&#8217;udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando e se disponibile e/o attrezzato.&nbsp;</p>



<p>In tale ultimo caso, l&#8217;identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall&#8217;ufficiale di polizia giudiziaria presente.&nbsp;</p>



<p>Ulteriori e significative novità, che non saranno qui approfondite, sono previste anche per ciò che concerne le Udienze Camerali alle quali il difensore potrà partecipare, da remoto, solo dietro richiesta scritta nonché per ciò che concerne le attività dell’autorità giudiziaria nella fase delle indagini.</p>



<p>Parimenti numerose, con evidenza, sono le criticità e le incertezze che restano alla luce dell’esame di queste novità introdotte dal Decreto Cura Italia.</p>



<p>Lo stato di emergenza giustifica ampiamente l’utilizzo di procedure atte a garantire il mantenimento del distanziamento sociale ma, spesso, troppo spesso, lo Stato italiano ha introdotto modifiche significative sfruttando e giustificandone l’introduzione per ragioni di emergenza, facendole divenire poi, però, permanenti.</p>



<p>A tal riguardo, il rischio, soprattutto in ambito penale è di assoluto rilievo.</p>



<p>La dematerializzazione del processo penale è un rischio che uno stato democratico e di diritto come il nostro non può correre, pena l’avvilimento del contradditorio e lo sbilanciamento dello stesso in favore della magistratura.</p>



<p>Il contraddittorio, l’oralità del processo penale, non possono essere sacrificati sull’altare della speditezza, i problemi del processo italiano sono enormi, conosciuti e di non agevole soluzione.</p>



<p>Ciò non toglie, però, che se dev’esserci una riforma debba essere organica e strutturata ma mantenendo, sempre, quale stella polare, la salvaguardia dei principi su cui il nostro processo di fonda.</p>



<p>Con il fervido augurio, infine, che essa si manifesti in maniera palese e non si celi dietro uno stato di emergenza.</p>
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		<title>La riforma in tema di intercettazioni: le principali novità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Erika Rodighiero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 12:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole di diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1 maggio 2020 entrerà in vigore la nuova disciplina in tema di intercettazioni, contenuta nella legge n. 7 del 2020 che ha convertito, con modificazioni e non pochi contrasti, il d. l. n. 161 del 2019. Di seguito le principali novità. Utilizzo dei risultati anche in altri procedimentiA seguito della riforma, i risultati delle intercettazioni potranno essere utilizzati anche in procedimenti penali diversi da quelli per cui le intercettazioni sono state autorizzate. Ciò a condizione che tali risultati siano [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Dal 1 maggio 2020 entrerà in vigore la nuova disciplina in tema di intercettazioni, contenuta nella legge n. 7 del 2020 che ha convertito, con modificazioni e non pochi contrasti, il d. l. n. 161 del 2019. Di seguito le principali novità.</p>



<p><strong>Utilizzo dei risultati anche in altri procedimenti<br></strong>A seguito della riforma, i risultati delle intercettazioni potranno essere utilizzati anche in procedimenti penali diversi da quelli per cui le intercettazioni sono state autorizzate.<strong> </strong>Ciò a condizione che tali risultati siano <strong>indispensabili</strong> e <strong>rilevanti </strong>per l’accertamento di reati per cui è previsto l’arresto in flagranza o per reati di particolare gravità indicati in modo tassativo dall’art. <em>266 </em>c.p.p. (ad esempio, delitti riguardanti sostanze stupefacenti, armi, pedopornografia, associazione di tipo mafioso, atti persecutori, ecc).</p>



<p><strong>Divieto di pubblicazione</strong></p>



<p>La nuova riforma interviene anche sulla normativa dettata dall’art. 114 c.p.p., inerente al divieto di pubblicazione di atti ed immagini inerenti ai procedimenti penali coperti da segreto o anche sul loro contenuto.</p>



<p>Si estende, difatti, &nbsp;il divieto di pubblicazione, anche in parte,&nbsp; di tutte le intercettazioni non acquisite nel procedimento ai sensi degli articoli 268 (<em>esecuzione delle operazioni</em>), 415 bis (<em>avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari</em>) e 454 (<em>presentazione della richiesta del Pubblico Ministero</em>) del codice di procedura penale.</p>



<p><strong>Incremento del potere discrezionale del Pubblico Ministero</strong></p>



<p>Vengono incrementati notevolmente i <em>poteri</em> del Pubblico Ministero in materia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>Mentre in passato la selezione del materiale eventualmente “<em>irrilevante</em>” era affidata alla polizia giudiziaria, con la riforma è ora il PM ad essere incaricato di valutare quali intercettazioni siano valevoli di essere qualificate come “rilevanti” ai fini delle indagini. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>In questo modo il Pubblico Ministero vede rafforzato il proprio dovere di vigilanza sul contenuto delle intercettazioni, potendo escludere espressioni che possano ledere la riservatezza di dati personali e la reputazione di singole persone, salvo che si tratti di informazioni considerate “<em>rilevanti ai fini delle indagini</em>”.</p>



<p><strong>Ampliamento dell’utilizzo del <em>captatore informatico</em></strong></p>



<p>Preliminarmente occorre chiarire: <strong>cosa si intende per captatore informatico</strong>?<br>Il captatore informatico (Trojan) è un software “malevolo”, un virus che, inserito nel pc o nel dispositivo mobile all’insaputa dell’utente, può captare conversazioni, immagini, messaggi, spostamenti.</p>



<p>Rappresenta una forma “moderna” di intercettazione che può essere disposta per reati particolarmente gravi come l’associazione di tipo mafioso, l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al traffico di rifiuti tossici, allo sfruttamento della prostituzione o al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.</p>



<p>Il requisito dell’indispensabilità dei risultati delle intercettazioni è necessario anche per le intercettazioni poste in essere attraverso un <em>Trojan</em>.</p>



<p>Con la riforma sarà consentito l’utilizzo del <em>Trojan</em> non solo per i reati contro la Pubblica Amministrazione commessi da pubblici ufficiali, ma anche per quelli commessi dagli incaricati di pubblico servizio, sempre che si tratti di reati punibili con la pena della reclusione oltre i cinque anni (ad esempio corruzione, concussione, abuso d’ufficio ecc). Le intercettazioni attraverso il Trojan potranno avvenire anche nei luoghi di privata dimora, previa indicazione delle ragioni che ne giustifichino l’utilizzo</p>
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		<title>Cyberbullismo 2/2: come tutelarsi</title>
		<link>https://ventiblog.com/cyberbullismo-2-2-come-tutelarsi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Chiara Allevato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 10:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPERIENZE]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[venti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il progredire di internet e delle sue potenzialità, l’essere umano ha preso possesso di ogni angolo, ricreando al suo interno una società civile parallela a quella “reale, priva tuttavia delle regole e restrizioni proprie del “mondo reale”. Ignorando l’espansione di questo territorio e i tentativi di colonizzarlo, la giurisprudenza italiana si è mossa molto tardi in merito, costringendo aziende private a fare il lavoro di mediazione, gestione e in molti casi il lavoro delle stesse forze dell’ordine per regolare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Con il progredire di internet e delle sue potenzialità, l’essere umano ha preso possesso di ogni angolo, ricreando al suo interno una società civile parallela a quella “reale, priva tuttavia delle regole e restrizioni proprie del “mondo reale”. Ignorando l’espansione di questo territorio e i tentativi di colonizzarlo, la giurisprudenza italiana si è mossa molto tardi in merito, costringendo aziende private a fare il lavoro di mediazione, gestione e in molti casi il lavoro delle stesse forze dell’ordine per regolare le interazioni che si creavano al suo interno. </p>



<p>La categoria più a rischio in questa terra ancora parzialmente selvaggia è, ovviamente, quella dei giovanissimi, cresciuti fin da infanti a contatto con questa realtà, non hanno vissuto la separazione netta e la nascita del fenomeno come i millenial. Sembra, infatti, che la più grande minaccia del web, soprattutto sui social network, sia il cyberbullismo, che rappresenta un problema al punto da imporre l’entrata in vigore di una nuova legge che si occupasse del fenomeno: nel 2017 la pubblicazione del testo di legge ha reso manifesta l’intenzione di voler tutelare soprattutto le nuove generazioni e quindi i minori, fornendo al contempo le linee guida ideali per permettere a educatori e pedagoghi di gestire il fenomeno adeguatamente. </p>



<p>La norma ha dato per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo, descrivendolo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica. Nella definizione rientra anche la diffusione di materiale sensibile delle vittime, mostrando di voler regolare anche il fenomeno del <em>revenge porn</em>, che negli ultimi anni ha avuto importanza focale anche nella cronaca nera- si pensi alla vicenda di Tiziana Cantone. </p>



<p>Come per diverse tematiche, però, la legislazione italiana sembra essere sempre un passo indietro rispetto agli eventi, incapace di stare al passo con la velocità imposta da una società che grazie a internet vive continui e profondi cambiamenti. La diffusione del fenomeno del cyberbullismo è preoccupante, lo fa notare la ricerca condotta dall’Osservatorio della no profit “Social Warning &#8211; Movimento Etico Digitale” fondata dal ventiquattrenne Davide Dal Maso, secondo cui quattro ragazzi su dieci, tra i dodici e i sedici anni, si imbattono in episodi di cyberbullismo, soprattutto usando i social media. </p>



<p>La ricerca, condotta alla vigilia della giornata nazionale contro il cyberbullismo-e alla sua seconda edizione, condotta dall’Osservatorio scientifico della no-profit “Social Warning &#8211; Movimento Etico Digitale” che nel 2019 ha formato 17mila studenti e 4mila genitori rispetto ai rischi e alle opportunità del web- vuole sensibilizzare sul tema concentrandosi su un aspetto che neanche la norma del 2017 sembra aver affrontato correttamente, ossia progettando di procedere verso una ri-educazione degli educatori sul tema dei fenomeni del web, limita fortemente il raggio d’azione. Non sempre un insegnante si prende la responsabilità di intervenire secondo le linee guida del ministero, né è forzato a occuparsene in caso percepisca o venga a sapere di comportamenti illeciti. Inoltre, vengono lasciati fuori dal quadro i genitori, responsabili allo stesso modo, fin dalla prima fase della vita del minore, della regolamentazione dell’approccio dello stesso al mondo di internet e dei social media. Davide Dal Maso, primo docente a essersi interessato all’argomento e a parlare della cosidetta <em>educazione digitale</em> in classe, ritiene che sia “Sempre più necessario costruire un ponte tra genitori analogici e figli digitali per arrivare ad un sano equilibrio tra vita on-line e off-line.”</p>



<p>Appurato che, secondo lo studio dell’Osservatorio, una considerevole fetta di ragazzi dai dodici ai sedici anni passa fino a quattro ore al giorno sul web- circa il 32% degli intervistati- urge che anche dalla famiglia stessa vengano imposte delle regole e limitazioni nell’uso dei social. Il 47% ha anche dichiarato di non essersi mai confrontato con la famiglia sui temi dell’educazione al digitale. E un ragazzo su dieci non ha mai affrontato l’argomento con nessuno. </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-style-large"><p>Il <em>gap</em> generazionale, in questo modo, rischia di allargarsi e rendere evidente l’impossibilità delle vecchie generazioni di educare i figli secondo le nuove sfide che la vita contemporanea gli pone davanti. </p></blockquote>



<p>Un altro dato interessante che emerge dallo studio è, infatti, che i ragazzi dimostrano di aver sviluppato un’immunità migliore e più efficace per le <em>fake news </em>e le truffe della rete, ponendoli nella sbilanciata condizione di dover loro stessi educare i loro educatori sulle insidie del mondo virtuale, cosa che per quanto mostri che la società si sta evolvendo nel senso giusto, impone che i ragazzi siano lasciati soli e privi di guida ai rischi del web, ignari in parte dei pericoli ma soprattutto dei mezzi con cui possono tutelarsi e regolamentare le interazioni. </p>



<p>I nuovi educatori non possono, quindi, adagiarsi sul metodo Montessori, ma continuare a studiare e aggiornarsi costantemente per guadagnarsi il loro ruolo e mantenerlo mentre il mondo si evolve e cambia un <em>megabyte</em> per volta.</p>
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		<title>Piattaforma Tizieau</title>
		<link>https://ventiblog.com/piattaforma-tizieau/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Davide Gambetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 12:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPERIENZE]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[esame]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un sondaggio semiserio sull&#8217;esame da avvocato È trascorso circa un mese dalle prove scritte dell&#8217;esame di avvocato, sostenute da ventimila candidati in Italia. Dopo il nostro primo articolo sull’argomento, in cui ho descritto la mia esperienza personale, abbiamo dedicato queste settimane a raccogliere testimonianze, storie e consigli di molti altri aspiranti che si sono sottoposti alla prova proprio lo scorso dicembre. Abbiamo scelto un approccio fluido, parlando con i candidati e ascoltando le tante “versioni della storia”, per riportare le [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h3>Un sondaggio semiserio sull&#8217;esame da avvocato</h3>



<p class="has-drop-cap">È trascorso circa un mese dalle prove scritte dell&#8217;esame di avvocato, sostenute da ventimila candidati in Italia. Dopo il nostro primo articolo sull’argomento, in cui ho descritto la mia esperienza personale, abbiamo dedicato queste settimane a raccogliere testimonianze, storie e consigli di molti altri aspiranti che si sono sottoposti alla prova proprio lo scorso dicembre.</p>



<p>Abbiamo scelto un approccio fluido, parlando con i candidati e ascoltando le tante “versioni della storia”, per riportare le diverse prospettive ed esperienze in un mosaico di voci e di racconti a beneficio dei futuri candidati. E perché no, a beneficio di chiunque voglia, per un attimo, affacciarsi sul difficile mondo delle pubbliche selezioni. Siamo nell’epoca delle statistiche, dei <em>quiz</em>, dei sondaggi compilabili con qualche click. Noi abbiamo scartato l’idea di un questionario a crocette uguale per tutti, abbiamo voluto creare una “piattaforma” di opinioni, chiamata simpaticamente Piattaforma Tizieau (leggasi Tiziò), anche per capire esattamente cosa non va (e cosa invece va) nell’attuale morfologia dell’esame. </p>



<p>Lo abbiamo fatto anche se sappiamo che le statistiche, le cifre, i grafici colorati, soprattutto quelli a torta, attirano i lettori. Perché fondamentalmente a nessuno importa della storia del singolo Tizio (appunto) o Caio. Ci importa sapere quale percentuale fa cosa e quando, perché ci piace sapere di non essere soli. Le statistiche ci fanno sentire in compagnia. Noi qui abbiamo deciso di sfondare questo muro di trucioli delle statistiche e di andare a vedere chi ci sta dietro, a quelle cifre, a quei numeri, a quei “percento”. Abbiamo deciso di farvi ascoltare qualche storia.</p>



<p>Alla
Corte d’Appello di Messina, l’esame si tiene in una scuola, l’ambiente è
disteso, si lavora serenamente. Abbiamo parlato con Marco, che ha scelto per la
terza prova la traccia di amministrativo, quest’anno sugli appalti, di solito bistrattata
dai candidati. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è di scegliere sempre la
prova più vicina alla vostra pratica forense e alla vostra esperienza concreta,
anche se vi sembra difficile. Meglio impegnarsi in qualcosa che conoscete bene,
piuttosto che lanciarsi in una materia sconosciuta, con il rischio di cadere
nei molti tranelli nascosti nelle pieghe dei complessi casi proposti all’esame.
Tra i tanti ragazzi che abbiamo intervistato, Marco ci è sembrato il più lucido
e organizzato. Ha affrontato l’esame con il piglio giusto, con la giusta dose
di razionalità. Ce lo dimostra il fatto che, alla fine, la definisce “una bella
esperienza”.</p>



<p>A
Potenza, dove l’esame si tiene in una calda e confortevole hall di un hotel,
abbiamo incontrato Gianpiero, un ragazzo che, nel diritto, ci crede. Non è per
niente scontato: l’inflazione di studenti di giurisprudenza ha portato sui
banchi dell’esame di stato una variegata fauna d’importazione. Gianpiero studia
con passione, lavora con passione. Ha un grande sogno, forse più di uno, e tutte
le carte in regola per realizzarli. È un perfezionista e, ai nostri microfoni,
anzi, alle nostre tastiere, ha lamentato che avrebbe voluto concentrarsi di
più, organizzarsi meglio, ma che è soddisfatto del proprio lavoro. Nei concorsi
mantenere una concentrazione perfetta purtroppo è impossibile. L’esperienza
insegna che bisogna buttarsi, senza troppi pensieri.</p>



<p>A
Catanzaro, per noi c’è Ilaria. Ad Ilaria, che per lavoro scrive anche pareri,
abbiamo chiesto se la sua esperienza professionale la abbia aiutata nel
risolvere le prime due prove, temutissime dai candidati: ci ha risposto di sì,
anche se, nel contesto dell’esame, il modo di inquadrare i problemi cambia
rispetto al “fuori”. Una cosa è esaminare una questione nella realtà dei fatti,
un’altra nel laboratorio astrale del compito di un esame. Ilaria si è detta
soddisfatta dell’esperienza, per quanto un po’ tumultuosa.</p>



<p>Sempre
a Catanzaro, abbiamo anche Lorenzo che ci lascia con una ironica massima
“l’esame di avvocato è come una monetina che lanci in aria, dopo sei mesi casca
a terra e scopri se sei testa o croce”. Questa bella suggestione è l’occasione
per una riflessione importante: non è una prova, scritta od orale, a dirci chi
siamo, cosa siamo, come siamo. Quando si affronta un concorso, bisogna essere
consapevoli che il risultato non definirà la nostra essenza di persone. A
volte, quando un concorso va male, semplicemente abbiamo avuto sfortuna.
Succede. Altre volte, capita di aver sbagliato strada e di doversi affrettare a
imboccare quella giusta. Non è mai troppo tardi. Ecco, questa è un’altra
massima che segnerei: non è mai troppo tardi per prendere la strada giusta. </p>



<p>A
tutti quanti i nostri intervistati abbiamo chiesto come si siano sentiti il
“quarto giorno”, dopo la fine delle prove. Le risposte variano da
&#8220;stanco&#8221;, con la variante &#8220;esausto&#8221; a &#8220;felice&#8221;
oppure &#8220;demoralizzato”, disponibile anche alla potenza
&#8220;disperato&#8221;. Anche “come se avessi preso una bella sbronza”, beata
lei. Infine, qualcuno, semplicemente si è sentito &#8220;vuoto&#8221;. Perché?
“Perché studi per mesi e non sai come andrà a finire”.</p>



<p>Ecco,
vi abbiamo riportato giusto qualche esempio delle molte storie che in queste
settimane abbiamo ascoltato, per accendere un riflettore su un problema non
dell’esame, di come i media di solito trattano quest’esame. Oltre le
statistiche, oltre i numeri, ci sono le persone. Ogni ragazzo promosso o
bocciato ha una sua vita, una carriera, genitori che hanno pagato l’università
o magari un lavoro per pagarsela da soli. Hanno mesi di pratica alle spalle, a
volte pagati non dignitosamente come si dovrebbe. </p>



<p>Questo esame ha molti aspetti critici e probabilmente andrebbe riformato, ma solo all’esito di riflessioni profonde e di studi accurati. Noi possiamo solo ricordarvi che quelle ventimila persone sono i nostri fratelli, figli, zii, colleghi, amici e compagni e che meritano un esame equilibrato, ragionevole, giusto ed equo. Continueremo anche a raccontarvi le loro storie, se vorrete. </p>



<p><em>Articolo già pubblicato sul Quotidiano del Sud &#8211; L&#8217;Altravoce dell&#8217;Italia di lunedì 20/01/2020</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge di bilancio 2020: il coraggio va pianificato</title>
		<link>https://ventiblog.com/legge-di-bilancio-2020-il-coraggio-va-pianificato/</link>
					<comments>https://ventiblog.com/legge-di-bilancio-2020-il-coraggio-va-pianificato/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Stirparo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[PUNTI DI VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’ultima legge di bilancio è stata, da poco, varata dal governo ed approvata dal parlamento. Il governo ha introdotto una discussione su due tasse molto coraggiose: una sulla plastica ed un’altra sullo zucchero. Il coraggio deriva semplicemente dal fatto che ambedue le industrie, zucchero e plastica, sono abbastanza presenti in Italia e danno lavoro a molte famiglie/persone. Introdurre una tassa, difatti, danneggerà queste industrie, avendo ripercussioni anche sui consumatori. La motivazione del governo è semplice: riassumendo in modo generale, la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">L’ultima legge di bilancio è stata, da poco, <a href="https://www.money.it/Legge-di-Bilancio-2020-cosa-prevede-testo-novita">varata dal governo ed approvata dal parlamento</a>. Il governo ha introdotto una discussione su due tasse molto coraggiose: una sulla plastica ed un’altra sullo zucchero. Il coraggio deriva semplicemente dal fatto che ambedue le industrie, zucchero e plastica, <a href="https://www.corriere.it/economia/tasse/19_dicembre_04/plastic-sugar-tax-imprenditori-piazza-no-a-montecitorio-6a8abdd0-16a2-11ea-b17e-02f19725a806.shtml">sono abbastanza presenti in Italia</a> e danno lavoro a molte famiglie/persone. Introdurre una tassa, difatti, danneggerà queste industrie, avendo ripercussioni anche sui consumatori.</p>



<p>La motivazione del governo è semplice: riassumendo in modo generale, la plastica monouso inquina mentre cibi e bevande zuccherate fanno male (oltre certi limiti) alla salute. Inoltre, le nuove generazioni sembrano essere molto distanti da ambedue i mondi, visto che hanno a cuore sia l’ambiente che la propria salute/linea. Bisogna quindi considerare che questi prodotti, indirettamente, causano dei costi allo stato. Infatti, siamo noi cittadini a dover affrontare i costi della raccolta/riciclo della plastica, oltre che le spese mediche causate dall’obesità e le varie malattie legate all’elevato consumo dello zucchero.<br></p>



<p>Voglio farla breve: io sono pienamente in accordo sul fatto che in futuro limiteremo drasticamente il consumo di zuccheri (specie le bevande) e di plastica. È un dato di fatto che questi cambiamenti stiano già avvenendo: l’azienda Coca Cola, leader del settore delle bevande zuccherate, sta affrontando <a href="https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/27/coca-cola-ecco-perche-il-colosso-usa-e-in-crisi/4190695/">una crisi inimmaginabile</a> fino a qualche anno fa. Similmente, anche l’industria della plastica affronterà crisi del genere in futuro molto prossimo.</p>



<p>Tuttavia, il modus operandi del governo non mi ha convinto affatto. Francamente, sembrerebbe che nemmeno la stessa maggioranza sia perfettamente convinta delle azioni messe in atto.</p>



<p>A dimostrazione della poca convinzione, nonostante un primo passo molto forte, che preveda una tassazione di oltre un euro al kg per la plastica, <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-plastic-robin-tax-principali-misure-approvate-ACQ8Qw4?fromSearch">la legge finale</a> riduce radicalmente sia la tassa (sotto i 50 centesimi al kg) e soprattutto i prodotti che verranno tassati. Anche per le bevande zuccherate (unico prodotto tassato) la tassazione definitiva non è così radicale come ci si aspetterebbe. </p>



<p>Ciò che spaventa e non convince è appunto la ripercussione sull’economia e sull’occupazione di queste politiche. Questa preoccupazione è lecita e sensata, ed è il punto che mi lascia maggiormente perplesso.&nbsp;</p>



<p>Credo fortemente che il coraggio nel delineare le future strategie del nostro paese debba essere supportato da una pianificazione elaborata. </p>



<p>Ci sono molti imprenditori che hanno investito, pagato tasse, assunto dipendenti e sviluppato questi settori economici (zucchero, plastica) nel corso degli anni, e cambiare le carte in tavola nel giro di pochi mesi è incorretto. Ciò che bisognava fare già da tempo è aiutare queste aziende a “cambiare”, innovarsi ed abbracciare il futuro. Bisogna praticamente pianificare la loro uscita di scena, nel corso dei prossimi decenni, nel modo più indolore possibile. Inoltre, bisogna anche rimpiazzare sia i loro prodotti (impacchettamenti organici e bevande e prodotti naturali, ad esempio) che i loro dipendenti. Si potrebbe, ad esempio, assegnare dei fondi per aiutarli a convertire i loro prodotti, per acquisire brevetti, per investire in ricerca e sviluppo, etc. Insomma, allestire un paracadute, magari usando proprio i fondi ricavati dalle tasse sui loro prodotti. </p>



<p>Penso che ci sia ancora tempo per iniziare un processo del genere, ma la mia personale battaglia di pianificazione del futuro non è riferita esclusivamente a questi due settori.</p>



<p>Ci sono moltissimi altri settori che presto dovranno affrontare un futuro poco roseo, e la pianificazione di questi problemi dovrebbe avvenire quanto prima. Ad esempio, pensiamo ai servizi di trasporto di persone (es. Taxi) e prodotti (es. Corrieri). Per guidare un taxi, molti autisti hanno investito per comprarsi la licenzia (<a href="https://www.lettera43.it/quanto-costa-licenza-taxi/">parliamo di centinaia di migliaia di euro</a>) e dedicato il loro sviluppo in questo settore sin da ragazzi. È condivisibile il panico che sia nato dall’entrata di Uber nel mercato, ma le minacce non sono finite. Nei prossimi decenni ci saranno le<a href="https://emerj.com/ai-adoption-timelines/self-driving-car-timeline-themselves-top-11-automakers/"> autovetture autonome</a> (senza autisti) e probabilmente <a href="https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&amp;node=8037720011">droni che trasporteranno i prodotti</a> nelle nostre case invece dei corrieri. Cosa diremo ad un cinquantenne che ha investito tutta la sua vita e tutti i suoi risparmi in questo settore?</p>



<p>Di esempi simili ce ne sono parecchi: pensiamo alle casse automatiche (addio commessi?), alle farmacie online, ai prodotti biotecnologici, oppure ai settori che verranno presi di mira per evitare ripercussioni sull’ambiente (combustibili fossili, allevamenti di animali e derivati, etc…). </p>



<p>È vero che l’arrivo di nuove tecnologie è spesso distruttivo, causando la scomparsa di alcuni vecchi prodotti e l’introduzione di molti nuovi. Ma è proprio la pianificazione che rende questi passaggi il più indolori possibili e soprattutto aumenta la competitività del paese e delle aziende che sono già pronte ad affrontare il futuro. </p>



<p>Pertanto, faccio un appello alle varie forze politiche: non aspettiamo che le onde ci travolgano per iniziare a mettere le barriere in spiaggia. Abbiamo già visto fallire grandi aziende italiane, chiudere enormi centri di produzione nel territorio ed abbiamo assistito alla lenta scomparsa di interi settori produttivi. Non limitiamoci ad uno coraggio sterile e tardivo. </p>



<p>Iniziamo a programmare gli obiettivi ed il futuro del nostro paese, insieme. <br></p>



<p> <em>Già pubblicato su L&#8217;Altravoce dei Ventenni- Quotidiano del Sud </em> <em>13/01/2020</em></p>
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