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	<title>giornata internazionale per l&#039;eliminazione della violenza contro le donne &#8211; Venti Blog</title>
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	<description>La voce dei Ventenni</description>
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		<title>Revenge porn: quali prove occorrono e a chi rivolgersi per chiedere aiuto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Martire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il fenomeno del revenge porn, che sta tristemente dominando le pagine di cronaca di questi giorni, consiste nella diffusione di materiale pornografico all’insaputa della vittima a scopo vendicativo. La condotta penalmente rilevante può essere costituita dalla pubblicazione di foto o video intimi o dalla minaccia di pubblicazione (a volte anche a scopo di estorsione). Chi compie questo reato generalmente è (o era) legato alla vittima da un rapporto sentimentale e agisce proprio allo scopo di vendicarsi, umiliare e ledere l’immagine [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Il fenomeno del <em>revenge porn</em>, che sta tristemente dominando le pagine di cronaca di questi giorni, consiste nella diffusione di materiale pornografico all’insaputa della vittima a scopo vendicativo. La condotta penalmente rilevante può essere costituita dalla pubblicazione di foto o video intimi o dalla minaccia di pubblicazione (a volte anche a scopo di estorsione). </p>



<p>Chi compie questo reato generalmente è (o era) legato alla vittima da un rapporto sentimentale e agisce proprio allo scopo di vendicarsi, umiliare e ledere l’immagine e la dignità dell’altro.&nbsp;</p>



<p>Il fenomeno sta diventando sempre più preoccupante e molti Stati (come il Regno Unito, la Germania, Israele e alcuni Stati USA) hanno adottato normative severe atte a contrastarlo. In Italia fino al 2019 non esisteva una normativa specifica sull’argomento, dunque si potevano invocare per quanto possibile le normative sulla privacy, sull’estorsione e sulla diffamazione, spesso insufficienti e non adatte vista la portata e l’importanza del fenomeno.</p>



<p>Il 9 agosto è entrata in vigore in Italia la Legge 19 luglio 2019, n 69, c.d.&nbsp; “Codice Rosso”, che ha introdotto disposizioni specifiche in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.</p>



<p><strong>In particolare, è stato introdotto l’Art. 612 <em>ter</em> c.p. , sul c.d. &#8220;Revenge Porn&#8221;, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.</strong></p>



<p>Grazie al <strong>Codice Rosso</strong>, è prevista finalmente una normativa <em>ad hoc</em> che disciplina il <em>revenge porn</em>. La nuova fattispecie di reato punisce: &#8220;<em>chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l&#8217;espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro</em>&#8220;.</p>



<p>La stessa pena, dunque, si applicherà anche nei confronti di chi, avendo ricevuto le immagini o i video, li diffonde a sua volta; si mira quindi a punire anche eventuali soggetti coinvolti nella condivisione del materiale oggetto di revenge porn.&nbsp;</p>



<p>Se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, il reato è aggravato. Altre aggravanti sono previste se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici o se commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.</p>



<h3><strong>Come si procede?</strong></h3>



<p>Il reato è punibile a querela della persona offesa, che potrà essere proposta nel termine di 6 mesi e rimessa solo in sede processuale; è punibile invece d&#8217;ufficio la diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravate, nei termini pocanzi chiariti.</p>



<p>Oltre al reato di cui all’art. 612 ter c.p, ci sono da considerare le norme che sanzionano il cyberbullismo, collegato a una serie reati, tra cui violenza, diffamazione, revenge porn e stalking. Se il reato è a danno di soggetto minorenne, può ricorrere anche la fattispecie criminosa della pedopornografia, punita con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 ad euro 240.000.</p>



<h3><strong>Quali prove servono?</strong></h3>



<p>Gli screenshot non sempre si presentano come prove inequivocabili, perché potrebbe ipotizzarsi una loro possibile manipolazione. Soccorrono, invece, le prove digitali, da raccogliere attraverso dei servizi online che diano un&#8217;effettiva garanzia circa la loro genuinità. È quindi preferibile salvare le prove come file originali in chiavetta usb o un cd che illustri i link diretti alla loro fonte.&nbsp;</p>



<h3><strong>A chi rivolgersi per chiedere aiuto se si è vittime di revenge porn?</strong></h3>



<p>Sono percorribili diverse strade per ottenere aiuto, tra le quali:&nbsp;</p>



<ul><li>le forze dell&#8217;ordine (polizia postale, carabinieri);</li><li>avvocati e associazioni di categoria (ad esempio &#8220;Odiare ti costa&#8221;) per ottenere assistenza legale e studiare la migliore strategia per agire;</li><li>aiuto stragiudiziale, ad esempio start up a vocazione sociale (anche definite “SIAVS”) che offrono aiuto nella rimozione dei contenuti online (per quanto possibile) e la cristallizzazione delle prove digitali. </li></ul>



<p>Nell&#8217;ultimo caso esiste, ad esempio, &#8220;<a href="https://www.chiodiapaga.it/">Chi odia paga</a>&#8220;, una startup innovativa a vocazione sociale nata per combattere ogni forma di odio online, come il cyberbullismo, lo <em>stalking</em>, il <em>revenge porn</em>, l’<em>hate speech</em> o la diffamazione online. Le persone offese possono ricevere un feedback automatizzato per capire se le condotte subite sono legalmente sanzionabili o meno e utilizzare strumenti tecnici e legali necessari per difendersi dai reati subiti.</p>



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