Negli ultimi anni, purtroppo per ragioni legate alla cronaca
nera, si sente parlare di delitti commessi nei confronti delle donne. Tale
fenomeno, tuttavia, è sempre esistito, ma il retaggio culturale ha tristemente spento
nel corso degli anni molte voci delle vittime di questi terribili abusi.
Nella speranza di poter aiutare o spronare a denunciare ogni qualsiasi tipo di
violenza o costrizione perpetrata nei confronti delle vittime di stalking, ecco
un piccolo vademecum sul reato di atti persecutori.
Che cos’è lo
“stalking”?
Il reato di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., comunemente
definito “stalking”, è contenuto nel libro II, Titolo XII dei delitti contro la
persona nel nostro Codice Penale. Tale fattispecie criminosa è stata introdotta
dall’art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella L. 23 aprile
2009, n. 38.Ebbene, l’art. 612 bis, c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia
o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata
da relazione affettiva ovvero da costringere
lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Come si manifesta la
condotta “persecutoria”?
Alcuni comportamenti, se posti in essere in determinate modalità, possono
effettivamente causare gli eventi alternativi indicati dalla norma
incriminatrice e compromettere in modo tangibile la quotidianità.Condotta persecutoria è, ad esempio,
quella consistente in:
- continue e perduranti intrusioni nella vita privata della vittima;
- reiterate chiamate e messaggi sul suo telefono o attraverso i social;
- tentativi continui di comunicazione con i familiari o amici della vittima o addirittura con ex fidanzati;
- pedinamenti ed appostamenti nei luoghi spesso frequentati dalla vittima.
Dagli esempi fatti risulta chiaro che il delitto di cui
all’art. 612 bis c.p. è identificabile come reato necessariamente abituale; l’evento di danno è il risultato
della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti
considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della
fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma e unitaria offensività: è
proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo
di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di
manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice.
E’ evidente, dunque che, tale fattispecie criminosa non sia configurabile in
presenza di un’unica condotta di
molestia o minaccia (per quanto la stessa possa ritenersi grave) che, al più,
se ne ha i requisiti, potrà integrare un autonomo e diverso reato.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato recentemente che, anche due sole condotte di minaccia,
molestia o lesioni, poste in essere in un breve
arco temporale, possano configurare il reato di cui all’art. 612 bis c.p.,
purchè tali condotte siano idonee a costituire la “reiterazione” richiesta
dalla predetta norma.
Giova rammentare che, l’art. 612 bis c.p. identifica come circostanze aggravanti il perpetrarsi delle condotte:
- nei confronti del coniuge separato o divorziato;
- nei confronti della persona che è o è stata legata da relazione affettiva con il soggetto agente;
- se il fatto è commesso con strumenti telematici o informatici;
- se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di un disabile o di una donna in stato di gravidanza;
- se il fatto è commesso con uso di armi;
- se il fatto è commesso da un soggetto da precedentemente ammonito.
Come si identifica uno “stalker”?
Il termine “stalker” identifica un individuo affetto da un
disturbo della personalità che lo spinge a perseguitare ossessivamente un’altra
persona con minacce, pedinamenti, molestie e attenzioni indesiderate.
Tuttavia, tali particolari “attenzioni” possono provenire non solo da dei
completi estranei, ma anche da persone di cui mai sospetteremo. Per esempio un
ex partner, un collega, un vicino di casa.
Si può proporre querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p.?
In relazione alla procedibilità per il reato di atti
persecutori, è opportuno osservare che vi è una procedibilità a querela della
persona offesa. La querela deve essere presentata nel termine di sei mesi.
La procedibilità d’ufficio si ha se il fatto è commesso in danno ad un minore,
ad un disabile o se il fatto è connesso con un delitto per cui si procede
d’ufficio.
Quali strumenti possono utilizzare le vittime del reato di atti persecutori?
È previsto per tale reato l’arresto obbligatorio in flagranza.
Altresì, è prevista l’adozione di misure cautelari nei confronti del soggetto
agente, come la misura cautelare del divieto
di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi
dell’art. 282 ter c.p.p..
Ed ancora, il Legislatore ha previsto un ulteriore strumento di “difesa” per
chi è vittima di tale reato: l’ammonimento.
Difatti, fino a quando non viene proposta querela, la persona offesa può
rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza, esponendo i fatti accaduti e
avanzando richiesta di ammonimento al Questore, nei confronti dell’autore della
condotta. Il Questore, dopo aver raccolto le informazioni utili al caso e
qualora consideri fondata la richiesta della persona offesa, procederà ad
ammonire oralmente l’autore della condotta criminosa e redigerà apposito
verbale, la cui copia verrà rilasciata sia al soggetto ammonito che alla
persona offesa.
Inoltre, il Dipartimento per le pari Opportunità del Consiglio dei Ministri offre un supporto totalmente gratuito, attivo h24 per le vittime di tali violenze. Il numero Verde da contattare è il 1522.
In relazione a ciò, vi è nel nostro paese, una presenza imponente di associazioni, di centri antiviolenza pronti a sostenere le vittime del reato di atti persecutori da un punto di vista psicologico e legale. A tal proposito, occorre ricordare che l’assistenza legale per le vittime del reato di cui all’art. 612 bis c.p. è completamente gratuita!