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Sono fuori dal tunnel…del tribunale

Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie

Nel vasto e variegato mondo del diritto, i problemi – per fortuna – non si risolvono solo in tribunale. Esistono dei metodi alternativi, cosiddetti “stragiudiziali”, per definire una controversia fuori dalle aule dei palazzi di giustizia.


A tal proposito, di grande interesse è la riflessione di Bruno Giuffrè, country managing partner in Dla Piper, studio che ha avviato il progetto UpAgain per aiutare i clienti a orientarsi nei nuovi scenari economici e giuridici. Secondo Giuffrè «nell’era post Covid-19 anche i litigator più convinti dovranno valutare l’opportunità di ricorrere a rimedi come la rinegoziazione dei contratti, la negoziazione assistita, la mediazione. La giurisdizione sarà l’extrema ratio per la soluzione dei conflitti».


Proviamo a fare chiarezza su tre istituti giuridici che prossimamente si auspica saranno utilizzati di più rispetto al passato.
La premessa necessaria è che tale auspicio deriva dal fatto che rispetto al processo canonico i contro sempre più spesso prevalgono sui pro. Infatti, i famosi tempi e costi del processo molte volte scoraggiano i litiganti: oltre a comportare uno stress emozionale importante, il processo può essere estremamente lungo, i costi sono molto più elevati rispetto a quelli della mediazione e della negoziazione, vanno integralmente anticipati e permane il rischio di dover pagare anche le spese sostenute dalla controparte.


Per queste ragioni, sovente si ricorre a negoziazione, mediazione e arbitrato, tre istituti giuridici che rientrano nei cosiddetti metodi “ADR” (Alternative Dispute Resolution), i quali sono stati ideati con la finalità di snellire il sistema giudiziario e di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, con il collaterale vantaggio per i privati di ottenere una soluzione rapida di problemi legali, che, si sa, sono sempre una rogna.
La mediazione
In parole povere, la mediazione consiste in un’attività posta in essere da un soggetto terzo, imparziale ed estraneo alla vicenda, ovvero il mediatore, che ha il compito di agevolare il dialogo tra le parti, ripristinandone la comunicazione e facilitando il raggiungimento di un accordo. Infatti, oltre a quello legale, la mediazione trova applicazione in ulteriori e diversi ambiti: dalla linguistica alle relazioni internazionali, fino alla famiglia e alla didattica.
Nel campo del diritto, la mediazione può essere obbligatoria o facoltativa:


1. È obbligatoria quando è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile, ovvero quando il processo non può iniziare se prima non si tenta una via conciliativa. Ad esempio, la mediazione è obbligatoria in tema di condominio, successioni ereditarie, locazione, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
2. È facoltativa quando è disposta dal giudice, considerato che lo stesso, anche in sede di appello, può imporre l’esperimento del tentativo di mediazione che, quindi, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità.


La negoziazione assistita
Di natura simile è la negoziazione, che in giuridichese è accompagnata dall’aggettivo “assistita”: si tratta ancora una volta di un sistema di risoluzione alternativo delle controversie, ma priva di un interveniente terzo ed imparziale come nel caso della mediazione. La negoziazione assistita consiste invece in un contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere in via amichevole una lite con l’assistenza di avvocati.
Anche la negoziazione assistita, in alcuni casi, è passaggio obbligatorio, come nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”.


L’arbitrato
Infine, abbiamo l’arbitrato, che consiste nell’affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell’incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata. La regola fondamentale in materia di arbitrato è che le parti possono far decidere da arbitri solo le controversie in materia di diritti disponibili, ossia quei diritti che esse possono liberamente trasferire ad altri ed a cui possono rinunciare (per antonomasia, i diritti disponibili sono quelli patrimoniali).

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