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Protezione Civile: attività ordinaria e di emergenza

Da quando il Covid 19 si è violentemente insediato in Italia, la conferenza stampa delle 18:00 con il capo Dipartimento della Protezione Civile è diventata un appuntamento fisso. Ogni giorno ci sintonizziamo per conoscere i numeri della pandemia, nella speranza di vederli diminuire nettamente, e ormai ci è familiare la faccia imperturbabile di Angelo Borrelli che, sempre nello stesso ordine e con le stesse parole, riporta i numeri aggiornati di positivi, guariti, deceduti, volontari, pazienti trasferiti con la CROSS ecc.

Angelo Borrelli. Foto Valerio Portelli/LaPresse 08-01-2020 Roma.

Cosa è la Protezione Civile

Il Servizio di Protezione Civile è un sistema complesso, composto dalle amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali. Lo scopo è quello di assistere la popolazione in situazioni di emergenza e ripristinare le normali condizioni di vita nel più breve tempo possibile. Per far ciò, tali enti si avvalgono, sia in tempi ordinari che durante le emergenze, di tutte le forze armate e di polizia, nonché di enti e istituti di ricerca, delle strutture del Servizio sanitario nazionale, della Croce rossa italiana e di altre associazioni di volontariato di protezione civile. A coordinare tutti i soggetti citati vi è il Dipartimento nazionale della Protezione civile. 

Il ruolo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

Quest’ultimo è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituita nel 1982, quando la drammatica esperienza del terremoto in Irpinia mise in evidenza la necessità di avere un organismo permanente in grado di coordinare tutte le risorse nazionali utili ai soccorsi. Attraverso l’azione di coordinamento del Dipartimento, le forze e le risorse delle istituzioni, degli enti e dei corpi sono gestite in modo armonico e razionalizzate in modo efficace e rapido per fronteggiare eventi eccezionali, nazionali o locali, che comportano o rischiano di comportare pregiudizi gravi all’incolumità pubblica, all’integrità dell’ambiente o dei beni.

L’attività

I rischi di cui si occupa la Protezione Civile sono, tra i tanti, quello sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologicamente avversi, da incendi boschivi, chimico, nucleare, ambientale, da rientro incontrollato di satelliti, igienico-sanitario.
Nei periodi ordinari, gli Uffici tecnici del Dipartimento, lavorando in stretto raccordo con le strutture di protezione civile locali, individuano le aree e le tipologie di rischio, monitorando in tempo reale i fenomeni naturali. Viene svolta, dunque, attività di previsione, monitoraggio e prevenzione dei rischi e di predisposizione di modelli organizzativi e procedure operativeda porre in essere in caso di emergenza; inoltre i vari enti preposti alla protezione civile promuovono e realizzano programmi e progetti per sensibilizzare, informare e formare la cittadinanza.


Dichiarazione dello stato di emergenza, ordinanze e commissario straordinario

Quando i rischi si concretizzano o quando, sulla base dei dati e delle informazioni del Dipartimento, delle Regioni e delle Province autonome interessate, il loro concretizzarsi è imminente,  il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e d’intesa con il Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata, determinandone l’estensione territoriale ed individuando le prime risorse finanziare da destinare all’avvio dei soccorsi. Nell’occasione, il Capo Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad emanare ordinanze di protezione civile, cioè particolari provvedimenti d’urgenza in grado di derogare alla legge ordinaria (per un maggiore approfondimento sulle ordinanze clicca qui). Per coordinare l’attuazione di tali ordinanze, il Consiglio dei Ministri può anche nominare commissari straordinari di cui il Dipartimento può avvalersi. Se compatibili con l’emergenza, vengono poste in essere le procedure preventivamente predisposte. 

L’esempio pratico del Covid-19 

Tutto quanto detto è stato purtroppo messo in atto in occasione della crisi sanitaria.  Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi; per l’attuazione dei primi  interventi, in attesa   della valutazione  dell’effettivo  impatto dell’evento, è stato autorizzato l’utilizzo di € 5.000.000,00 del Fondo per le emergenze nazionali. 
La prima ordinanza di protezione civile in materia è stata pubblicata il 3 febbraio e ad oggi se ne contano 26, per la cui attuazione è stato nominato il commissario straordinario Arcuri. 
Quotidianamente il Dipartimento mette in atto le procedure preventivamente predisposte, come quelle per il triage sanitario (cioè per la suddivisione dei pazienti per gravità e priorità in casi di calamità naturali o emergenza sanitaria) o per il sistema della Cross (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) attraverso cui quando, durante un’emergenza, una regione non ha più disponibilità di risorse sanitarie, si rivolge al Dipartimento che attiva la Cross di turno; quest’ultima funge da raccordo tra il referente sanitario della regione in esubero e il referente sanitario di un’altra regione, per capire la fattibilità del –ed eventualmente gestire il– trasferimento interregionale di un paziente. 

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