Lo stato di emergenza che stiamo vivendo può essere affrontato solo con misure incisive, che discendono da interventi di potere eccezionali ed urgenti, finora esercitati per mezzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze regionali e locali.
Ma i numerosi provvedimenti statali e regionali stavano cominciando a creare forti dubbi in punto di prevalenza, conflitto di competenze e soprattutto in punto di compatibilità con la Costituzione.
L’art. 16 della nostra Carta Fondamentale, infatti, prevede che le limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini possano essere imposte solo con legge e solo per motivi di sanità o di sicurezza.
Certamente, dunque, i presupposti per la limitazione ricorrono nella drammatica situazione attuale. C’era bisogno, però, di una copertura legislativa.
Perciò, è giunto giusto in tempo il decreto-legge annunciato il 24 marzo ’20 e pubblicato il giorno dopo, anche per fare ordine fra la moltitudine di regole che ci sono state imposte da più f(r)onti.
In generale, cosa è un decreto legge?
Il decreto legge è un atto avente forza di legge che può essere adottato dal Governo in casi di straordinaria necessità e urgenza, per poi dover essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione. È uno strumento legislativo rapido che permette al Governo (che di regola non ha potere legislativo) di intervenire velocemente per fronteggiare situazioni emergenziali per le quali non si può attendere l’esplicarsi dell’ordinario – e ben più lungo – iter legislativo ad opera del Parlamento.
Principali disposizioni del d.l. 25 marzo 2020, n. 19
Senza troppe pretese, ecco una breve spiegazione delle novità più importanti che sono state inserite nel decreto legge.
Rimangono confermate le restrizioni già previste con i DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo (per un maggiore approfondimento clicca qui).
Viene chiarito ufficialmente che le Regioni potranno sia inasprire che allentare le misure di contenimento vigenti, ma tale scelta deve essere approvata dal Presidente del Consiglio entro 7 giorni. In tal modo si tenta di bilanciare le specifiche necessità locali, parametrate in base al grado di diffusione del virus, e l’isolamento sociale imposto dall’esecutivo per frenare i contagi. Stesso discorso vale per i sindaci, che a loro volta necessitano l’ok delle Regioni.
Per quanto riguarda poi l’aspetto “punitivo”, si è optato per una sanzione pecuniaria di tipo amministrativo, in sostituzione alla precedente contravvenzione ex art. 650 c.p. prevista per i trasgressori. Da oggi chi viola le disposizioni di cui al d.l., circolando fuori dai casi consentiti, potrà essere sanzionato – proprio come per le violazioni del codice della strada – con una sanzione amministrativa, comunemente chiamata multa, che può andare dai 400€ ai 3.000€. La multa è aumentata di 1/3 se si circola col proprio veicolo per realizzare spostamenti non necessari, ma non è previsto il fermo amministrativo della vettura, come inizialmente era stato prospettato. Non essendo più un reato, dunque, la fedina penale rimane pulita ma la sanzione è ben più afflittiva se si considera che l’art. 650 prevede una pena pecuniaria fino a soli 206€.
Chi è risultato positivo al tampone e viola la quarantena obbligatoria, invece, rimane sottoposto al diritto penale: la pena in questi casi va da 1 a 5 anni di reclusione, trovando applicazione l’art. 452 c.p. (una delle norme in materia di reati contro la salute pubblica).
In ultimo, chi è stato denunciato prima del 25 marzo – e gli era stata comminata una sanzione penale – beneficerà della retroattività di questo decreto, non subendo conseguenze penali e dovendo pagare solo il minimo della multa (amministrativa, giova ribadirlo) ridotto alla metà (quindi 200€).
I dubbi sul 31 luglio 2020
In conferenza stampa, il premier ha chiarito: lo stato di emergenza, come deliberato a gennaio, dovrebbe durare fino al 31 luglio, ma ciò non significa che le limitazioni alla libertà di movimento e di circolazione che abbiamo analizzato sono già da ora in vigore fino a quella data. Si tratta solo una astratta ed ipotetica linea temporale delineata “per eccesso”. In qualsiasi momento, se le condizioni sanitarie e di sicurezza pubblica lo permetteranno, le misure potranno essere sospese, rese meno restrittive e, prima o poi, finalmente cancellate.
Le nostre conclusioni
La conclusione, per così dire, meta-giuridica è che le misure restrittive che si sono finora susseguite e che probabilmente verranno reiterate nell’immediato futuro, nell’imporci di rinunciare temporaneamente alle nostre consolidate abitudini di vita, ci aiutano a capire che l’ordinamento democratico si fonda sul principio solidaristico, che il diritto alla salute è una medaglia a due facce: se da un lato costituisce un diritto fondamentale del singolo, dall’altro è anche un interesse di cui è responsabile la collettività, e che la libertà non è mai declinabile in termini di egoismo.