La legittima difesa fa parte della categoria delle cause di giustificazione, anche dette scriminanti; si tratta di situazioni in cui quello che normalmente sarebbe un reato è “giustificato” da una determinata circostanza. La difesa legittima è, nello specifico, una scriminante che offre ai cittadini un eccezionale potere di autotutela in casi in cui lo Stato non riesce ad intervenire tempestivamente per proteggerli dai pericoli provenienti da terzi. La vittima ha, dunque, la possibilità di difendersi da sola, anche commettendo a sua volta un reato.
La norma di riferimento è l’art. 52 c.p. che recita: Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Un esempio pratico
Dunque, chi sta subendo un’aggressione (o sta per subirla) può difendersi, poiché sta subendo (o sta per subire) un’offesa ingiusta che sta mettendo in pericolo il suo diritto all’integrità fisica. Se a causa dell’azione difensiva l’aggressore riporta delle lesioni, l’aggredito non è punito per quel reato: il giudice lo giustificherà per l.d., perché il fatto non costituisce reato.
Affinchè la difesa sia legittima, il pericolo deve essere attuale: se l’aggressione c’è già stata e il colpevole sta scappando, non si può corrergli dietro, colpirlo ed invocare la scriminante. Inoltre deve esserci la costrizione a difendere il diritto proprio o altrui; dunque, se la vittima ha la possibilità di scappare e non lo fa perché è una persona che non si tira indietro, onore a lei ma verrà comunque condannata, poiché la sua reazione non era necessaria.
Quindi un soggetto è scriminato per l.d. solo se la sua reazione è l’unica possibile per difendere un diritto suo o di altri che ingiustamente un terzo sta minando in questo preciso istante. E sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa; non possiamo uccidere chi ci sta rubando la borsa, perché all’offesa al patrimonio non può seguire la lesione del bene giuridico vita: il paragone non regge.
Eccesso colposo
Tutti questi elementi (attualità del pericolo, necessità della difesa, ingiustizia dell’offesa, proporzione) sono a un tempo l’essenza e i limiti della l.d. Quando si superano i limiti, la difesa non è più legittima, la scriminante non si attiva e il fatto torna a costituire reato. Se i limiti sono superati in modo volontario, il reato commesso è ovviamente doloso. Se, invece, l’aggredito reagisce oltre i limiti per un errore che poteva evitare, perché magari è stato negligente o avventato e non ha calcolato bene i mezzi che aveva a disposizione per reagire, verrà punito per eccesso colposo di l.d.
La legittima difesa domiciliare
La seconda parte dell’art. 52 c.p. disciplina, invece, la l.d. domiciliare. Introdotta nel 2006 e riformata lo scorso aprile, essa è da sempre stata al centro di forti dibattiti per poi diventare, paradossalmente, il fulcro di talune campagne elettorali. “Paradossalmente” perché, mentre i giudici della Cassazione hanno negli anni interpretato la norma in modo restrittivo, per renderla conforme alla Costituzione, il Parlamento ha recentemente approvato una riforma di segno contrario, estendendo la portata della l.d. nel domicilio.
Nel 2006, come anticipato, entrava in vigore il comma II dell’art. 52, con il seguente testo:
Nei casi previsti dall’art. 614 (violazione di domicilio) sussiste il rapporto di proporzione […] se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- la propria o altrui incolumità;
- i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Veniva introdotto, inoltre, un terzo comma, rimasto ad oggi invariato, che equipara al domicilio i luoghi in cui si svolge attività professionale, commerciale ed imprenditoriale. Le ipotesi prese in considerazione, perciò, erano (e sono ancora) due: reazione per difendere la propria o altrui incolumità; reazione per difendere i beni propri o altrui, se il malfattore li ha già presi e dimostra di voler andare oltre con un atteggiamento aggressivo. Secondo la norma, quindi, per questi due tipi di reazione, la difesa nel domicilio si considera proporzionata; la proporzione, cioè, non deve essere accertata dal giudice ma si presume. Tale presunzione riguarda solo il requisito della proporzione e non anche gli altri requisiti della l.d. Sparare dal balcone di casa propria il ladro che sta scappando con il bottino della nostra cassaforte continua a non essere possibile: il pericolo non è più attuale, la costrizione a difendersi non c’è e la difesa, sebbene proporzionata, non è certo legittima.
La riforma del 2019
Nel più volte dichiarato intento di ridurre il potere dei giudici, questa casta che rappresenta il vero problema del Bel Paese insieme alle ONG, con la riforma sono state apportate una serie di modifiche al c.p. Per questo motivo, il comma sulla l.d. domiciliare, che prima recitava “sussiste il rapporto di proporzione”, oggi recita “sussiste sempre il rapporto di proporzione”. L’avverbio “sempre” è certamente figlio di una politica che sta dimenticando il principio della separazione dei poteri e tanto si diverte a bacchettare i magistrati alla prima decisione non condivisa. Ma va bene così; l’italiano è, noto a tutti e l’aggiunta lascia intatta la semantica.
È stato, inoltre, inserito un altro comma all’art. 52, ai sensi del quale succede quanto segue. Se colui che si trova in casa compie un atto che normalmente sarebbe reato ma lo fa per “respingere un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri messi di coazione fisica da parte di una o più persone”, la sua azione saràsempre scriminata per l.d.. La norma prevede, dunque, una presunzione di legittimità della difesa nel suo complesso, non soltanto di uno dei suoi requisiti come accade per il requisito della proporzione nel comma precedente. Seguendo alla lettera il testo,
il giudice dovrebbe limitarsi ad accertare che l’intrusione sia stata violenta
o unita alla minaccia di usare armi o affini. Accertato questo, viene da sé che
la difesa è stata legittima.
Le opinioni sulla riforma
I primi commenti, tanto della dottrina che della giurisprudenza, mostrano che si tratta di una norma poco chiara. Non si capisce se la violenza usata per l’intrusione deve essere sulle persone o se sia sufficiente anche solo la violenza sulle cose. Qualora si avalli la prima ipotesi, la norma non avrebbe ragion d’essere, essendo la violenza sulle persone ricompresa nelle già esistenti ipotesi di legittima difesa domiciliare (e non). Inoltre ci sarebbe un paradosso: se mi fai violenza sull’uscio della porta, per introdurti in casa mia, qualunque cosa faccio per non farti entrare è l.d., mentre se mi fai violenza quando sei già dentro, la mia reazione è sicuramente proporzionata ma non è detto che sia legittima. Sul piano logico avrebbe più senso il contrario. Sul piano giuridico si tratta di un’irragionevole disparità di trattamento nettamente in contrasto con il principio di uguaglianza. Qualora, invece, fosse sufficiente il sol fatto che i malfattori stiano scassinando la porta (usando violenza sulle cose), il paradosso aumenterebbe.
No agli automatismi
Ad ogni modo, la magistratura è concorde nel considerare questa nuova disciplina inutile e dannosa. Inutile perché l’unica lettura eventualmente possibile sarebbe quella di considerare scriminata solo la difesa per respingere l’intrusione attuata con violenza alle persone e, come visto, questo tipo di violenza già aveva una sua propria disciplina. Dannosa perché i giudici, che oltre ad applicare la legge hanno l’obbligo di interpretarla in modo conforme alla Costituzione, hanno chiarito che nessun automatismo sarà fatto nelle aule di giustizia; la legittimità della difesa domiciliare continuerà ad essere valutata caso per caso, perché la proprietà privata ha un valore inferiore alla vita umana. Per questo motivo molte persone rischiano di commettere crimini, colposi e dolosi, poiché fanno affidamento sulle parole dei politici che pubblicizzano la riforma in modo sbagliato, facendo credere ai cittadini di avere una facoltà di uccidere che, è bene ricordare, non ha nemmeno lo Stato, essendo la pena di morte vietata a dalla Carta fondamentale.Nulla di trascendentale, nulla di nuovo. Persino nel Codice di Hammurabi c’era la legge del taglione, e non mi pare fosse “occhio per dente”.
Non vedo perché in una società moderna, invece, si debba dare più importanza ai beni materiali piuttosto che alla vita umana. Ma di questi tempi, a quanto pare, niente è poi così scontato.