L’Avvocato? Non me lo posso permettere

Iniziamo con lo sfatare il mito per cui se l’avvocato non possiamo permettercelo, dobbiamo rinunciare al nostro diritto di difesa.
I nostri padri costituenti ci avevano visto lungo, assicurandoci un’ancora di salvezza con l’art. 24 della Costituzione, che così recita:
«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».
In tal modo, è stato introdotto nel nostro ordinamento quello che comunemente viene chiamato: “Gratuito Patrocinio”.
Il gratuito patrocinio è quell’istituto che permette alle persone non abbienti, con un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.498,82 (d.m. 16 gennaio 2018, in G.U. n. 49 del 28 febbraio del 2018) di essere assistite da un legale che sarà pagato interamente dallo Stato.
Interamente, vale a dire che il cittadino ammesso al gratuito patrocinio non dovrà sborsare un centesimo né per pagare il contributo unificato, né per pagare parcelle o marche da bollo, né per qualsiasi altra spesa processuale che vi venga richiesta da qualche avvocato malintenzionato.
Funziona così: di loro spontanea volontà gli avvocati decidono di iscriversi in un apposito elenco per prestare la loro assistenza ai cittadini non abbienti, per poi essere retribuiti dallo Stato in un secondo momento.
Tuttavia, è necessario fare una precisazione: il gratuito patrocinio copre gli onorari e le spese dovuti al difensore dalla parte ammessa al beneficio, ma non anche le spese dovute in caso di perdita alla controparte. In altri termini, nel processo civile se il beneficiario del gratuito patrocinio, perde la causa è lui a dover pagare le spese alla controparte risultante vittoriosa.
Il gratuito patrocinio copre altresì tutte le spese inerenti al processo e non anche le assistenze extra processuali, come ad esempio le consulenze legali o la redazione di lettere.
Quindi, chi ha diritto al gratuito patrocinio?
Questo beneficio spetta a:
1) Tutti i cittadini italiani;
2) Gli apolidi (soggetti privi di una cittadinanza);
3) Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno;
4) Gli enti senza finalità di lucro che non esercitano alcuna attività economica.
Per richiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario presentare un’apposita istanza presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine competente. La domanda può essere presentata direttamente dall’interessato o anche dal difensore dello stesso.
La domanda deve obbligatoriamente contenere:
1) La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
2) Le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con annessi codici fiscali;
3) Una specifica autocertificazione da parte dell’interessato che attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;
4) L’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
E l’Avvocato d’ufficio?
Capita spesso che si faccia confusione tra l’avvocato d’ufficio e l’avvocato che sarà poi pagato dallo Stato, tramite l’istituto del gratuito patrocinio di cui abbiamo parlato finora.
Innanzitutto, è necessario precisare la differenza tra l’avvocato di fiducia e l’avvocato d’ufficio.
L’avvocato di fiducia è l’avvocato che viene liberamente scelto dal cittadino coinvolto in un processo penale. Il cliente sceglie l’avvocato, tra questi nasce un rapporto cosiddetto fiduciario, per cui l’avvocato si impegna a difendere il suo cliente, ed il cliente a sua volta si impegna a pagare il suo difensore.
Per capire a fondo il ruolo dell’avvocato d’ufficio, è necessario fare una precisazione: in ambito penale l’indagato o l’imputato di un processo non può scegliere se avere o meno un legale. È obbligato ad averne uno.
L’Autorità Giudiziaria notifica all’imputato un atto in cui lo invita a nominare un avvocato, avvertendolo del fatto che se vi non provvederà gli sarà assegnato un avvocato d’ufficio. In tal modo, l’Autorità Giudiziaria procedente si assicura che all’imputato sia garantito il suo diritto di difesa.
Dunque, il difensore d’ufficio non è – come spesso erroneamente si crede – un avvocato gratuito, ma è un difensore che deve essere regolarmente pagato. Salvo il caso in cui il difensore non sia anche iscritto nell’apposito elenco degli avvocati esercenti gratuito patrocino, questi sarà pagato dall’imputato.
In conclusione, se sussistono i requisiti che abbiamo analizzato, chiunque può accedere al patrocinio a spese dello Stato: quindi, se l’avvocato non ce lo possiamo permettere, ricordiamoci dell’art. 24 della Costituzione!