L’emergenza epidemiologico-sanitaria che si è abbattuta sul mondo ha avuto significative ripercussioni su qualsiasi genere di attività umana impedendone e/o limitandone il “normale” svolgimento.
Tra queste, ovviamente, rientrano anche quelle relative all’amministrazione della giustizia, siano esse civili, penali o amministrative.
Il Decreto denominato “Cura Italia” è intervenuto, tra gli altri, anche su questo punto, dettando disposizioni urgenti in materia.
Il succitato provvedimento ha infatti introdotto alcune disposizioni finalizzate al potenziamento del processo telematico (estendendolo anche all’ambito penale) così da permettere nella fase di emergenza (caratterizzandola quindi come una eccezione) lo svolgimento di tutte le attività giudiziarie.
Il 24 aprile 2020, il Decreto Cura Italia è stato convertito il Legge (Nr.18/2020) dal Parlamento.
Vediamo quindi, quali sono nello specifico le novità introdotte e quali le criticità emerse dall’emanazione di questo provvedimento.
Una prima novità riguarda la procura alle liti (art. 83 c.p.c.), fino alla cessazione delle misure di distanziamento sociale, nei procedimenti civili, sarà possibile la sottoscrizione della procura alle liti dalla parte anche su un documento (cartaceo) trasmesso al difensore, scansionato o fotografato, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica (il Decreto non specifica quali siamo tali strumenti quindi nel silenzio della norma sarà possibile inviare la procura sottoscritta al proprio avvocato anche tramite WhatsApp o simili).
In pratica l’Avvocato invierà una copia della procura alle liti “vuota” alla parte che provvederà a sottoscriverla e, successivamente, a scansionare o fotografare per poi ritrasmetterla (con qualsiasi mezzo elettronico a vostra disposizione) allo stesso legale.
Successivamente, l’avvocato certificherà l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura ricevuta digitalmente.
Tale provvedimento consentirà alla parte e al difensore il rilascio e l’acquisizione della procura alle liti evitando qualsiasi contatto fisico.
La criticità relativa a questa validissima e sensatissima modifica procedurale è relativa al fatto che mal si comprende quale sia la ragione per cui la citata modalità di rilascio della procura alle liti rimarrà valida solo fino alla cessazione delle misure di distanziamento e non anche successivamente, poiché si tratta di una misura che accelera e semplifica notevolmente i rapporti fra cliente e difensore.
In secondo luogo, per ciò che attiene gli incontri di mediazione, nel periodo intercorrente tra il 9 marzo al 30 giugno 2020 e con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, questi incontri potranno svolgersi in via telematica.
Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in tale modalità, trasmesso in via telematica, sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.
In questo caso, al contrario di quanto rilevato in relazione alla formazione della procura alle liti, anche successivamente al periodo sopra specificato, gli incontri potranno continuare a svolgersi in via telematica mediante sistemi di videoconferenza (tale evenienza, in verità, era concessa anche precedentemente alla crisi causata dalla pandemia).
Il Decreto Legge valica, ancora, un confine significativo: autorizza l’utilizzo (lasciandolo però facoltativo) del processo telematico anche dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il provvedimento prevede, all’art. 18, che nei procedimenti, esclusivamente di natura civile, innanzi al Supremo Consesso e sempre sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati possa avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Doveroso, però, evidenziare due aspetti significativi: da un lato la facoltatività del provvedimento e dall’altro la temporaneità dello stesso.
A tal riguardo, ritengo doveroso sottolineare come l’attivazione di questo “servizio” sarà preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che dovrà accertare l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla completa funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Dunque, se appare comprensibile, per alcuni versi, la facoltà e non l’obbligo di deposito telematico, risulta quantomeno discutibile il consentire tale modalità di deposito solo fino al 30 giugno 2020 posto che tale servizio sarà attivato solo dopo aver accertato la corretta installazione, l’idoneità delle attrezzature informatiche ed il funzionamento dello stesso servizio.
Il punto che, però, ha destato e desta maggiore clamore è il processo penale “da remoto”.
Ed infatti, il Decreto Cura Italia ha introdotto ulteriori modifiche che, seppur in ambito diverso, prevedono l’utilizzo della videoconferenza o di altri strumenti informatici e che, di fatto, allontanano la presenza fisica dei protagonisti, dematerializzando il processo fino al 30 giugno 2020(?).
In particolare, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell’udienza dovrà tenersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il Giudice farà comunicare ai difensori delle parti ed al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento.
I difensori saranno chiamati ad attestare l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore (Questo punto desta non poche perplessità).
In caso si tratti di soggetti sottoposti ad arresto o fermo ed il soggetto si trovasse in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, C.p.p., la persona arrestata o fermata e il difensore potranno partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando e se disponibile e/o attrezzato.
In tale ultimo caso, l’identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente.
Ulteriori e significative novità, che non saranno qui approfondite, sono previste anche per ciò che concerne le Udienze Camerali alle quali il difensore potrà partecipare, da remoto, solo dietro richiesta scritta nonché per ciò che concerne le attività dell’autorità giudiziaria nella fase delle indagini.
Parimenti numerose, con evidenza, sono le criticità e le incertezze che restano alla luce dell’esame di queste novità introdotte dal Decreto Cura Italia.
Lo stato di emergenza giustifica ampiamente l’utilizzo di procedure atte a garantire il mantenimento del distanziamento sociale ma, spesso, troppo spesso, lo Stato italiano ha introdotto modifiche significative sfruttando e giustificandone l’introduzione per ragioni di emergenza, facendole divenire poi, però, permanenti.
A tal riguardo, il rischio, soprattutto in ambito penale è di assoluto rilievo.
La dematerializzazione del processo penale è un rischio che uno stato democratico e di diritto come il nostro non può correre, pena l’avvilimento del contradditorio e lo sbilanciamento dello stesso in favore della magistratura.
Il contraddittorio, l’oralità del processo penale, non possono essere sacrificati sull’altare della speditezza, i problemi del processo italiano sono enormi, conosciuti e di non agevole soluzione.
Ciò non toglie, però, che se dev’esserci una riforma debba essere organica e strutturata ma mantenendo, sempre, quale stella polare, la salvaguardia dei principi su cui il nostro processo di fonda.
Con il fervido augurio, infine, che essa si manifesti in maniera palese e non si celi dietro uno stato di emergenza.